Se una deliberazione dell'assemblea condominiale, astrattamente annullabile viene sostituita dalla stessa assemblea prima dell'inizio del giudizio e nel suo corso si verifichera' la cosa'¬ detta cessazione della materia del contendere.
In ambito condominiale tale cessazione - ossia la fine del giudizio per mancanza dell'oggetto da giudicare - non fa venire meno l'interesse ad una pronuncia sulle spese, ossia all'esito della causa come se nulla fosse avvenuto ai soli fine della regolazione delle spese di lite: si tratta della cosa'¬ detta soccombenza virtuale.
La conclusione del procedimento non deve necessariamente coincidere con la condanna di una delle parti, ben potendosi giungere ad una sentenza che provvede ad una compensazione delle spese di lite.
Tale compensazione e' legittima e non censurabile in Cassazione, ove la motivazione di fatto sia logica e fondata sul contegno delle parti anche nella fase stragiudiziale precedente alla instaurazione del contraddittorio.
Questa, nella sostanza, la conclusione cui e' giunta la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16607 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 5 luglio 2017.
Il caso che ha potato alla pronuncia dei giudici di piazza Cavour e' di quelli molto ricorrenti: una condo'mina impugnava il verbale dell'assemblea condominiale chiedendo che venisse invalidato in ragione della sua omessa convocazione.
L'assemblea del condominio sostituiva la delibera contestata con una successiva osservante di tutte le disposizioni concernenti la regolare convocazione dei condo'mini.
La causa, come si diceva in principio, andava avanti per la soccombenza virtuale. In questi casi si fa applicazione dell'art. 2377, ottavo comma, c.c. non si puo' annullare una delibera sostituita da altra presa in conformita' alla legge, ma il giudice provvede sulle spese di lite.
=> Importanti istruzioni per la sostituzione della delibera assembleare.
Per le societa' , dice la norma citata, si provvede solitamente ponendole a carico dalla societa' medesima, ma per i condo'mini - spiega la Cassazione - la valutazione va fatta di caso in caso.
E tra gli elementi utili e da prendere in considerazione si deve anche tenere conto di come si sia arrivati a quella lite.
Nel caso di specie, si legge nell'ordinanza, tra le ragioni che possono portare ad una decisione di compensazione delle spese «puo' certamente ricondursi anche il comportamento preprocessuale delle parti, ovvero, come nel caso deciso, la condotta dell'attrice che non abbia fatto alcunchè per evitare l'instaurazione della controversia [...]».
In particolare, nel caso di specie era emerso come la parte attrice «non avesse in nessuno modo sollecitato stragiudizialmente il Condominio a revocare la deliberazione del 26 gennaio 2011, prima di intraprendere la causa, tant'e' che lo stesso Condominio, meno di un mese dopo aver ricevuto la notifica della domanda, aveva sanato l'illegittimita' denunciata con la successiva deliberazione del 10 marzo 2011».
Come dire: quando s'impugna una delibera anche se si sta dalla parte della ragione e' bene sollecitare la propria controparte a ravvedersi bonariamente.
Sebbene non esista un vero e proprio istituto dell'autotutela condominiale, in questo caso la Corte di Cassazione ci dice che e' utile fare in modo che il condominio possa ravvedersi prima della causa.
Fatto, aggiungiamo noi, ad oggi possibile anche in ragione dell'esistenza del tentativo obbligatorio di conciliazione sancito dal d.lgs n. 28 del 2010.