In tema di azione di recupero crediti condominiali e nello specifico di ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, quando è plausibile che il condomino moroso possa ottenere la sospensione dell'esecutività di quel decreto.
La questione è tutt'altro che di secondaria importanza ed anzi è fondamentale valutarla con attenzione.
Partiamo dal concetto di provvisoria esecutività: essa consente alla persona in favore della quale è stato emesso il provvedimento giudiziario di ottenerne l'esecuzione anche in costanza del termine di opposizione.
Che vuol dire? Che per (eventualmente) proporre un'azione esecutiva (es. pignoramento mobiliare o presso terzi) non è necessario attendere che il provvedimento sia divenuto inoppugnabile, potendosi agire per la soddisfazione del credito anche in pendenza del termine di opposizione.
Si tratta di un particolare privilegio che la legge riconosce a quei crediti che possono essere definitivi come fondati su elementi molto “forti”. Il decreto provvisoriamente esecutivo in ambito condominiale, com'è noto, può essere ottenuto sulla base dello stato di ripartizione della spesa (preventivo, consuntivo) approvata dall'assemblea.
La deliberazione assemblea di approvazione della spesa ed il relativo piano di riparto sono documenti validi per ottenere un decreto fino a che non vengono invalidati (o quanto meno sospesi) con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non è un elemento ineliminabile del provvedimento giudiziale. La legge, infatti, consente alla parte ingiunta di domandare al giudice di revocare la provvisoria esecutività. Tale richiesta, chiaramente, dev'essere fondata su specifiche ragioni.
Quali sono i requisiti per l'emissione di un decreto ingiuntivo?
La norma che si occupa di tale richiesta è l'art. 649 c.p.c., rubricata Sospensione dell'esecuzione provvisoria, che recita:
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.
La pronuncia del giudice, quindi, non essendo contestabile, varrà fino alla fine del primo grado di giudizio, al termine del quale si deciderà sulla fondatezza o meno del decreto e quindi del credito.
Che cosa vuol dire che per ottenere la sospensione della provvisoria esecutività debbano ricorrere gravi motivi?
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La giurisprudenza, quand'è stata chiamata a pronunciarsi sull'effettivo significato di questa locuzione, ha specificato che “i gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell'esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo possono quindi essere ricollegati sia all'ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto impugnato, sia alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione” (Trib. Chieti 18 settembre 2015).
Tradotto, come si suole dire, dal “legalese” ad un linguaggio più comprensibile, ciò vuol dire che il condomino che impugna il decreto ingiuntivo deve avere ragione da vendere, ad esempio perché ha già pagato, in tutto o in parte, il credito per il quale il condominio ha agito oppure perché il condominio, erroneamente, ha agito contro di lui.
È utile ricordare che secondo la giurisprudenza nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, salvo il caso di proponimento di domanda riconvenzionale, non è possibile fare valere quale motivo di insussistenza del credito eventuali vizi d'invalidità della delibera sulla quale il credito è fondato.
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