In tema di sospensione cautelare dell'esecuzione della delibera condominiale, l'accertamento del periculum in mora va effettuato dal giudice attraverso una valutazione comparativa dei contrapposti interessi in gioco. Quanto maggiore e' l'incidenza della sospensione sulla gestione della cosa comune, tanto pia'¹ grave dovra' essere il pregiudizio lamentato dalle parte ricorrente, mentre, laddove la sospensiva non comprometta la predetta gestione, la cautela potrebbe essere concessa sulla scorta di qualsiasi pregiudizio, anche di natura patrimoniale, purchè ingiusto.
Lo ha stabilito il Tribunale di Ascoli con l'ordinanza del 29 dicembre 2015, gentilmente segnatala dall'Avv. Sergio De Santis. Il provvedimento focalizza l'attenzione sul problema della individuazione del contenuto del periculum in mora necessario per poter ottenere la sospensiva della delibera condominiale prevista dall'art. 1137 c.c.
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Sul punto, si contrappongono in giurisprudenza due orientamenti.
Da un lato, si riconduce la sospensione in esame nell'ambito dei proce
Da un lato, si riconduce la sospensione in esame nell'ambito dei procedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., per cui il periculume' inteso quale 'pregiudizio imminente ed irreparabile'. Cio' comporta un onere probatorio talvolta particolarmente gravoso per il ricorrente. Per questa via, ad esempio, il giudice potrebbe negare la sospensione cautelare della delibera in presenza di un danno lamentato di tipo puramente patrimoniale: 'la sola patrimonialita' del pregiudizio esclude di per sè la sussistenza del periculum inteso come rischio di irrevocabile lesione, neppure integralmente risarcibile'.
Secondo un diverso orientamento, invece, la sospensione delle delibere ex art. 1137 c.c. configura un rimedio cautelare tipico, la cui esistenza rende inammissibile il ricorso all'art. 700 c.p.c., in quanto norma speciale di natura residuale e sussidiaria che non puo' essere utilizzata per integrare in via analogica la disciplina dei provvedimenti cautelari tipici.Aderendo a quest'ultimo orientamento, maggioritario in giurisprudenza, al fine di individuare il tipo di periculum richiesto dall'art. 1137 c.c. occorre fare riferimento in via analogica all'art. 2378 c.c. in tema di procedimento di annullamento delle delibere dell'assemblea delle s.p.a. che, al comma 4, dispone: 'Il giudice ('¦) provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la societa' dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione'.
Tale soluzione comporta importanti conseguenze pratiche. Infatti, il condo'mino che chiede la sospensiva non dovra' necessariamente dimostrare il pericolo di un pregiudizio in termini di irreparabilita' , bensa'¬ il pericolo di un danno ingiusto di intensita' tale da sopravanzare le opposte ragioni del condominio alla conservazione dell'efficacia della delibera.
Sara' poi il giudice ad accertare, caso per caso, la sussistenza o meno del pericolo, operando 'una valutazione comparata dei contrapposti interessi coinvolti nella controversia, e cioe', da un lato, l'interesse del condomino ad una tutela immediata delle proprie ragioni, e dall'altro l'interesse del condominio ad evitare che la gestione della cosa comune sia compromessa. Occorrera' pertanto comparare, da una parte, il danno che subirebbe il condomino per effetto dell'esecuzione della delibera impugnata, e, dall'altra, il danno che subirebbe il condominio in connessione alla sospensiva della stessa, sicchè la sospensiva potra' essere concessa solo quando il pregiudizio derivante al primo sia pia'¹ grave di quello derivante al secondo'.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale di Ascoli ha rigettato l'istanza di sospensione ante causam presentata dal condo'mino.
Nello specifico, il condo'mino aveva chiesto la sospensione della delibera con la quale era stato costituito un fondo straordinario per ripianare il debito scaturito dalla morosita' di alcuni condomini e consentire la riattivazione della fornitura del gas. Inoltre, l'assemblea aveva approvato delle nuove delibere ritenute dal ricorrente invalide perchè votate a maggioranza, e non all'unanimita' , ed errate in quanto non tenevano conto di una 'galleria' di proprieta' esclusiva. Il ricorrente si lamentava anzitutto che la delibera poteva essere posta in esecuzione dall'amministratore mediante procedimento monitorio, con il rischio di vedersi costretto a corrispondere somme non dovute o comunque di vedere distaccata la propria utenza dall'impianto centralizzato. Allegava inoltre il pericolo di esposizione di tutti i condomini ad azioni di accertamento e condanna al pagamento di contributi non dovuti in base alle tabelle millesimali errate, con conseguente danno economico.
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Secondo il giudice marchigiano, tuttavia, in caso di mancata costituzione del fondo straordinario deliberato dall'assemblea, l'utenza del gas rimarrebbe inattiva per l'intero stabile in attesa dell'adempimento da parte dei condomini morosi e per un lasso di tempo non preventivabile. Si tratta di un periculum certamente preponderante rispetto a quello di tipo meramente patrimoniale esposto dal ricorrente, mentre il rischio del distacco di quest'ultimo dall'uso della centrale termica e' comunque evitabile mediante l'esborso della quota di partecipazione al fondo.
Quanto al secondo punto, il regolamento condominiale prevede espressamente che, pur essendo la 'galleria' di proprieta' esclusiva, sulla stessa hanno la servita'¹ di passaggio tutti gli altri condo'mini e stabilisce che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, illuminazione, pulizia e tares sono a carico del condominio, mentre la proprietaria contribuisce alle spese stesse solamente nei casi e nei giorni di utilizzo esclusivo del relativo spazio. Relativamente a tali spese, dunque, non sussiste il pericolo per il ricorrente di trovarsi sottoposto ad ingiuste azioni di condanna al pagamento di contributi non dovuti.
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