Il trasferimento per motivi di lavoro da una citta' ad un'altra e' motivo sufficiente per esercitare la disdetta del contratto di locazione da parte del conduttore?
Se sa'¬, dopo quanto tempo dalla sua comunicazione ha effetto?
Questi, nella sostanza, i quesiti che spesso ci giungono dai nostri lettori anche tramite il nostro forum (http://www.condominioweb.com/forum/).
Per fornire le risposte ai quesiti – come vedremo non univoche – non si puo' non volgere lo sguardo ad un elemento fondamentale: il recesso dal contratto di locazione da parte del conduttore cosa'¬ come disciplinato dal medesimo contratto e/o in mancanza, dalla legge.
E' qui, pertanto, diventa doveroso volgere lo sguardo ai riferimenti normativi.
Tre i testi di riferimento:
a) la legge n. 392 del 1978;
b) la legge n. 431 del 1998;
c) il codice civile.
Le prime due leggi disciplinano le ipotesi del recesso, per cosa'¬ dire, libero e di quello per gravi motivi.
Per il conduttore e' possibile recedere liberamente dal contratto (art. 5 l. n. 392/78) con preavviso di sei mesi, purchè sia il contratto stesso a prevederlo. E' possibile, invece, recedere sempre per gravi motivi, ossia e' la legge a consentirlo al di la' di quanto stabilito nel contratto stesso (art. 5 l. n. 392/78 e art. 3 legge n. 431/98).
Anche nel caso di recesso per gravi motivi, la legge impone un preavviso di sei mesi. Il termine e' previsto per consentire al proprietario
Quali sono in gravi motivi che possono giustificare la recessione dal contratto di locazione da parte del conduttore?
La Cassazione e' costantemente orientata nell'affermare che i gravi motivi che possono giustificare il recesso dal contratto di locazione sono rappresentati 'da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volonta' ed imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione.
La gravosita' della prosecuzione deve avere una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo” (Cass. 5 aprile 2016 n. 6553).
Al momento dell'invio della disdetta, il conduttore e' tenuto a specificare espressamente quale sia il grave motivo ricorrente, ma la sua concreta dimostrazione e' necessaria solamente ove vi sia richiesta in tal senso del proprietario o contestazione.
Nella misura in cui il trasferimento per ragioni di lavoro sia disposto in una citta' abbastanza lontana da rendere difficoltoso lo spostamento quotidiano non vi sono ragioni per considerare inoperanti i gravi motivi di recesso.
Ad avviso di chi scrive, anche il trasferimento su richiesta del conduttore puo' portare alla recessione per gravi motivi; cio' nella misura in cui tale richiesta sia dovuta alla necessita' di migliorare le proprie condizioni di vita.
L'ultima ipotesi prevista dalla legge per la disdetta del contratto di locazione da parte del conduttore in ragione di cambio del luogo di lavoro e' rappresentata dall'art. 1613 c.c., rubricato Facolta' di recesso degli impiegati pubblici, che recita:
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purchè questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facolta' si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.
In ogni caso nel periodo di tempo intercorrente tra la ricezione della disdetta ed il rilascio dell'appartamento il conduttore e' tenuto alla corresponsione dei canoni di locazione. Il termine di sei mesi e di due mesi, indicato dalle norme citate, puo' essere ridotto su accordo tra le parti.
=> La disdetta del contratto di locazione: alcune caratteristiche tecniche.