Spetta al proprietario dell'ultimo piano documentare che dopo il nuovo manufatto le fondamenta saranno in grado di reggere al terremoto.
“Solo se la struttura sottostante dell'edificio e' in grado di fronteggiare il pericolo di terremoti, il proprietario dell'appartamento posto all'ultimo piano puo' procedere con i lavori di sopraelevazione sulla terrazza, ma se c'e' il pericolo per la stabilita' dell'intero fabbricato scattera' l'immediata sospensione degli interventi.
Il condomino ha il diritto di sopraelevazione, ma nel rispetto delle leggi antisismiche, la cui inosservanza puo' essere vinta solo con la prova, incombente sul proprietario, che la struttura sottostante riesca a fronteggiare il rischio di terremoti”. Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23256 del 15 novembre 2016 in merito alle condizioni di sopraelevazione in terrazza.
Da leggere => Sopraelevazione dell'ultimo piano e disciplina antisismica.
I fatti di causa. Tizio (amministratore di condominio) con ricorso di denuncia di nuova opera adiva la competente autorita' in quanto Caio (proprietario dell'ultimo piano), aveva realizzato in sopraelevazione un appartamento (previo consenso dei condomini e sulla propria terrazza esclusiva).
Secondo l'amministratore l'opera in esame recava pregiudizio alla stabilita' e sicurezza del fabbricato.
Difatti, secondo il ricorrente, il fabbricato sorgeva in area gia' interessata da altri episodi di instabilita' geologica; pertanto chiedeva al giudice competente l'illegittimita' dell'opera e la riduzione in pristino dei luoghi.