Non e' l'assemblea ma il regolamento contrattuale a poter bloccare il bed & breakfast in condominio.
'Deve ritenersi che l'unica limitazione all'esercizio di un bed and breakfast all'interno di un appartamento facente parte di un condominio puo' derivare dal regolamento condominiale di natura contrattuale e che tale limitazione, quando comporta il divieto di dare alle singole unita' immobiliari una o pia'¹ destinazioni possibili, deve specificare correttamente e compiutamente quali sono le attivita' vietate, non potendosi estendere in via analogica, dovendosi inoltre aggiungere che l'assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice e non puo' portare limitazioni alla sfera di proprieta' dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio'.
Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n.4419 del 3 marzo 2016 in merito alle condizione per l'apertura di una bed & breakfast in condominio.
I fatti di causa. Il condomino Beta, con citazione, conveniva in giudizio Tizio chiedendo al giudice adito l'accertamento dell'illegittima attivita' di bed & breakfast condotta da quest'ultimo in condominio.
Per tali ragioni, il condominio insisteva per la cessazione di tale attivita' e per il risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio, Tizio contestava in toto le pretese del condominio; in particolare, il convenuto evidenziava che l'attivita' di bed & breakfast era stata esercitata secondo la vigente normativa e che, tale esercizio, era cosa ben diversa dalle case di alloggio.
Il c.d. regolamento contrattuale. Tale regolamento e' predisposto, di regola, dall'unico originario proprietario dell'edificio successivamente divenuto condominio ed espressamente richiamato nei singoli atti di acquisto. Accanto a tale fattispecie, rientra anche l'ipotesi di regolamento approvato dall'assemblea dei condomini all'unanimita' .