Il caso.Nell'aprile del 2014 il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, a carico di tre condomini ingiungendoli di pagare- a titolo di oneri condominiali - la somma di € 25.727,56.
I condomini proponevano opposizione sostenendo che nessuno di loro fosse titolare della proprieta' dell'immobile al quale si riferivano gli oneri condominiali.
Il Condominio opposto, nel costituirsi in giudizio, contestava l'opposizione e ne richiedeva il rigetto.
La decisione. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6 del 2 gennaio 2018 ha osservato che i condomini non avevano dimostrato di aver comunicato all'amministratore del Condominio l'intervenuta cessione dell'appartamento.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 63 disp. att. c.c. (introdotto dalla Legge n. 220/2012) 'chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto'.
Si prevede dunque a carico del venditore l'adempimento di un onere 'burocratico', in assenza del quale egli rimane obbligato al pagamento dei contributi sorti successivamente al verificarsi del trasferimento del diritto di proprieta' .
=> Cessione dell'appartamento e spese condominiali. Chi paga?