Il Ministero delle Infrastrutture (Mit), nella nuova pagina dedicata al sismabonus, ha fatto sapere che in ambito condominiale si possono mettere in sicurezza solo le parti comuni di un condominio.
Tale precisazione deve essere interpretata nel senso che quando si avviano dei lavori di adeguamento sismico in un condominio non e' possibile agire sul singolo appartamento ma e' necessario ricomprendere le parti comuni. In conclusione, coloro che vivono in appartamento in condominio non possono decidere in maniera autonoma di migliorare la sicurezza della propria abitazione ma devono programmare i lavori in accordo con tutto il condominio.
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I provvedimenti dell'Agenzia dell'Entrate.
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l'Agenzia si concentra sugli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonchè quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva secondo le modalita' di legge.
Nel provvedimento 108572/2017, invece, disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.
La cessione del credito in condominio. Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si puo' scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati. Il credito cedibile e' quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condomino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.
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Soggetti legittimati a cedere il credito. I condo'mini, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici, possono cedere il credito a favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attivita' di lavoro autonomo o d'impresa, societa' ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condo'mini.
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Esclusioni. E', invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche.
Modalita' di cessione del credito in condominio. Il condomino che cede l'intero credito d'imposta, se i dati della cessione non sono gia' indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all'Agenzia delle entrate con la procedura prevista per l'invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.
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Il cassetto fiscale e la compensazione. L'Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l'assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d'imposta che gli e' stato attribuito e che potra' utilizzare. Tale credito potra' essere utilizzato con la stessa tempistica con cui il condomino avrebbe fruito della detrazione e, quindi, deve essere ripartito: