Recentemente la Cassazione ha emesso due sentenze di condanna verso amministratori di condominio, entrambi in qualita' di committenti che non hanno verificato correttamente l'idoneita' tecnico professionale di esecutori di opere edili.
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Sicurezza in condominio. Nel caso in cui il condominio figura come committente di un appalto, l'amministratore puo' avvalersi di una figura terza e tecnica a cui affidare l'onere dei controlli. Fermo restando, comunque, che resta comunque a suo carico un compito di supervisione e vigilanza. Premesso cio', in caso di appalti, il decreto lgs. 81/08 s.m.i. considera due tipologie di 'committente':
La posizione di garanzia dell'amministratore di condominio committente. L'Amministratore di condominio committente, in quanto titolare di un obbligo di garanzia ai sensi dell'art. 1130c.c., deve verificare le competenze della persona incaricata e la sussistenza di dotazioni di prevenzione a garanzia della sicurezza e conservazione dei beni comuni.
Per meglio dire, l'Amministratore detiene una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni della assemblea (art. 1130 ultimo comma c.c.).
Tali norme incardinano a carico dell'Amministratore un obbligo di vigilanza, di controllo e di manutenzione delle cose comuni e produce responsabilita' penale per non aver impedito l'evento lesivo che trova fonte nell'art. 40 comma 2 c.p.
Pertanto, qualora sia stata appaltata l'esecuzione di opere e queste abbiano avuto inizio, l'Amministratore di condominio riveste il ruolo di committente di opere concernenti la cosa comuni.
=> Se muore o si fa male u
Per meglio dire, l'Amministratore detiene una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni della assemblea (art. 1130 ultimo comma c.c.).
Tali norme incardinano a carico dell'Amministratore un obbligo di vigilanza, di controllo e di manutenzione delle cose comuni e produce responsabilita' penale per non aver impedito l'evento lesivo che trova fonte nell'art. 40 comma 2 c.p.
Pertanto, qualora sia stata appaltata l'esecuzione di opere e queste abbiano avuto inizio, l'Amministratore di condominio riveste il ruolo di committente di opere concernenti la cosa comuni.
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Cassazione Penale n. 43452 del 21 settembre 2017: questione relativa all''infortunio mortale di un operaio a seguito di caduta dal terrazzo di un immobile condominiale. In tale vicenda l'amministratore condominiale, per ottenere l'esecuzione dell'opera ad un basso costo, aveva affidato dei lavori a due lavoratori in stato di disoccupazione.
Durante lo svolgimento dei lavori, uno dei due operai perse la vita a seguito di una caduta dal terrazzo ove stava eseguendo lavori di manutenzione ordinaria; da cio' derivava che l'evento era riconducibile all'incarico svolto, poichè contestualizzato in un sito collocato ad una certa altezza dal suolo e quindi in condizioni di obiettivo pericolo per l'incolumita' del lavoratore.
A seguito della condanna, l'amministratore ricorre contro la sentenza ma la Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che l'amministratore diede incarico alla vittima di svolgere lavori condominiali, che non verifico' in alcun modo la formazione, le competenze e l'idoneita' tecnico-professionale dell'operaio e che non adotto', nonostante si trattasse di lavori sostanzialmente in quota, nessun tipo di precauzione.
Non avrebbe certo dovuto adottare direttamente alcuna precauzione, ma avrebbe dovuto rivolgersi a un'impresa in grado di adottare precauzioni, verificandone preliminarmente l'idoneita' tecnico-professionale.
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Cassazione Penale n. 43500 del 21 settembre 2017: questione relativa ad un incendio colposo.Il caso concerne la responsabilita' penale dell'Amministratore e del lavoratore autonomo titolare di un'impresa artigiana, per aver causato, con condotte colpose indipendenti, un incendio che aveva interessato parti comuni (tetto e il vano di sgombero) e alcune parti private dell'edificio (il piano mansardato).
In particolare, l'incendio si era verificato durante i lavori di impermeabilizzazione di alcuni lucernai siti sul tetto di proprieta' dei singoli condomini che prevedevano la messa in posa della guaina catramata con fiamma ossidrica.
Tali opere inizialmente erano state commissionate da un singolo condomino relativamente a parti private, ma successivamente venivano estese, su conferimento 'non formale' dell'incarico da parte dell'Amministratore, anche a parti comuni dell'edificio.Secondo gli ermellini, l'amministratore, consapevole che l'artigiano era chiamato ad eseguire, sia per conto del Condominio sia per conto dei singoli condomini, opere che richiedevano l'uso di un cannello a fiamma libera a GPL, avrebbe dovuto - in qualita' di amministratore e di committente - verificare che il soggetto da lui stesso individuato fosse effettivamente dotato della necessaria capacita' di realizzare i lavori affidati e munito delle attrezzature idonee, anche in relazione ai dispositivi di sicurezza e prevenzione incendi, data la infiammabilita' del materiale utilizzato.
Ed ancora, secondo la Cassazione, quando sussiste un rischio, i principi generali impongono all'amministratore di condominio di intervenire a tutela delle parti comuni dell'edificio a prescindere dalla provenienza del pericolo; deve pertanto ritenersi che il dovere per costui di attivarsi sussista anche quando il pericolo per le parti comuni provenga da un bene di proprieta' esclusiva di uno dei condomini: la posizione di garanzia concerne l'incolumita' pubblica e prescinde dal fatto che il pericolo trovi origine in un bene comune (Cass. pen. sez. IV, sentenza 23 settembre 2009, n. 39959).
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, quanto alla materia della sicurezza sul lavoro in condominio, l'amministratore e' considerato committente ogni qual volta affida delle opere di manutenzione a terzi su parti comuni dell'edificio gestito; egli, conseguentemente, e' tenuto sempre a verificare l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ed e', allo stesso tempo, tenuto a redigere (o a far redigere) il piano di sicurezza e coordinamento (artt. 26 e 90 d.lgs. n. 81 del 2008), pena la relativa responsabilita' in caso di morte degli operai impegnati nel cantiere.
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