La vicenda. Tizio e Caio con ricorso d'urgenza evidenziavano al giudice aditoche Sempronio aveva installato all'esterno del suo cancello una telecamera, la quale era puntata sulla proprieta' esclusiva dei ricorrenti e che tale situazione aveva causato gravi danni anche di natura psicologica a tutta la famiglia dei ricorrenti, la quale si sentirebbe costantemente spiata.
Per tali ragioni, i ricorrenti chiedevano in via cautelare l'eliminazione della telecamera.
=> E' lecita la telecamera in condominio anche senza l'unanimita' dei condomini
Interferenze illecite nella vita privata. Il primo comma dell'art. 615 bis c.p. prevede che 'Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni'. Il legislatore ha introdotto tale norma per far fronte alle sempre piu' presenti minacce alla riservatezza personale (privacy) legate all'evoluzione delle moderne tecnologie.
In argomento si osserva che non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) nel caso in cui il soggetto attivo effettui, attraverso l'uso di telecamere installate all'interno della propria abitazione, riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis c.p., la quale concerne, sia che si tratti di 'domicilio', di 'privata dimora' o 'appartenenze di essi', una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (Cass. n. 44701/2008).
=> Anche in presenza di autorizzazione dell'assemblea la telecamere dome orientabile va rimossa.
Il precedente del Trib. Roma, sent. n. 3977 del 20 febbraio 2015.