Un Comune ha assentito la realizzazione di un ascensore con sporti di uscita di un condominio: condominio resistente: si tratta di un immobile elevato per cinque piani fuori terra e non ha altre possibilita' di installare l'ascensore al servizio dei suoi abitanti.
Tali atti sono stati impugnati dal proprietario di un fabbricato ubicato in posizione retrostante rispetto al condominio; proprietario che ha ritenuto che l'ascensore sia stato realizzato in violazione delle distanze, previste dalla legge vigente, che devono necessariamente intercorrere tra il bene in progetto e l'abitazione del ricorrente.
La nozione di volume tecnico
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimita' degli atti in quanto posti in violazione dell'art. 9, comma 1, del D.M. 1444 del 1968. Tuttavia il TAR (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, - sent. 3 dicembre 2015, n. 1002) ha osservato come la giurisprudenza (Cass. 3.2.2011, n. 2566 e Cons. Stato, 6253 del 2012) ha condivisibilmente negato la natura di costruzione all'ascensore realizzato all'esterno di un caseggiato, in quanto l'aggiunta di tale manufatto non avrebbe potuto essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni.
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La decisione soprattutto della corte di cassazione, prosegue il TAR, e' giunta all'esito di una riflessione che ha portato a delineare la nozione di volume tecnico come quell'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima.
Si tratta di quegli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all'interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore.
La nozione cosa'¬ introdotta e' derivata appunto dalla consapevolezza maturata in giurisprudenza relativamente al significato della proprieta' , soprattutto condominiale, in una societa' che e' mutata anche anagraficamente, e che considera l'ascensore come un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre pia'¹ difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche (nel caso in questione sino a quattro livelli sopra quello terreno).
La decisione del TAR.
L'applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati ha condotto il TAR a dichiarare l'infondatezza del motivo di impugnazione sopra esposto, posto che il computo delle distanze tra le proprieta' non puo' tener conto dell'innovazione rappresentata dalla colonna dell'ascensore in progetto, non dovendosi mutare tale opinione solo perchè la rappresentazione grafica del manufatto erigendo prefigura degli spazi destinati allo sbarco degli utenti ai diversi livelli; si tratta infatti degli accessori di un manufatto che non va considerato volume tecnico per le ragioni esposte, sa'¬ che anche i piccoli spazi previsti appunto per la salita e la discesa dei passeggeri non possono far mutare l'opinione al riguardo.
Conclusioni.
La sentenza esaminata ha aderito all'orientamento giurisprudenziale seguito anche dal Consiglio di Stato, che in una recente sentenza ha dichiarato che: 'Occorre osservare che la nozione di 'volume tecnico', non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a un'opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perchè e' destinata a solo contenere, senza possibilita' di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere - e sempre in difetto dell'alternativa - quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo' (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 31 marzo 2014 n. 1512).
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