Quali sono i poteri dell'assemblea condominiale in relazione alla gestione, meglio alla chiusura, del sito internet del condominio?
La domanda la poniamo in seguito al quesito che ci e' giunto da un nostro lettore, cioe' questo: «Nel condominio in cui vivo, un paio di anni fa deliberammo l'apertura di un sito internet condominiale.
Adesso ci rendiamo conto, che quel sito e' solo un costo perchè praticamente nessuno lo utilizza. Ci siamo, quindi, domandati se possiamo deliberare di chiuderlo, anche per evitare quel costo annuale assolutamente inutile.»
Sito internet condominiale
Una delle novita' introdotte dalla legge n. 220 del 2012, la cosa'¬ detta riforma del condominio, e' stata l'art. 71-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, a mente del quale:
«Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore e' tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.
Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.»
In breve: l'assemblea chiamata a deliberare su uno specifico punto all'ordine del giorno, con il voto favorevole dei presenti alla riunione in rappresentanza di almeno la meta' del valore dell'edificio, puo' decidere l'attivazione di un sito internetcondominiale. Il contenuto di questo spazio web e' determinato dalla medesima - o da successiva/e - deliberazione dell'assemblea.
I costi di attivazione e gestione, dice la norma, sono posti a carico dei condo'mini. Insomma il sito internet e' del condominio, non dell'amministratore.
In assenza di espressa indicazione in relazione alla ripartizione di tali costi, il sito internet condominiale dev'essere considerato alla stregua di un qualunque servizio reso nell'interesse comune; di conseguenza la spesa, salvo differente convenzione, dev'essere ripartita in ragione dei millesimi di proprieta' .
Come specificato dal Garante per la protezione dei dati personali, i siti internet condominiali, visti i contenuti che possono avere - ossia documenti suscettibili di contenere dati personali - devono prevedere procedure di accesso sicuro «ad esempio l'autenticazione tramite password individuale, che consentano l'accesso sicuro a tali documenti digitali» (Garante per la protezione dei dati personali, Il condominio e la privacy, Ottobre 2013)
Servizio comune
Il sito internet condominiale, quindi, data la sua natura, dev'essere considerato alla stregua di un servizio erogato nell'interesse comune.
Come il servizio di portierato, ovvero di pulizia scale. La peculiarita' di questo servizio sta nella sua immaterialita' . Indubbio il vantaggio che se ne puo' trarre, dato che deliberando l'esistenza si puo' decidere d'inserirvi tutti i documenti condominiali, dai registri previsti dall'art. 1130 n. 6 e 7 c.c. ai documenti giustificativi di spesa.
Proprio in quanto servizio comune, le decisioni in merito ad essi sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Nessun condo'mino puo' pretendere che l'assemblea non deliberi l'affidamento dell'incarico del servizio di pulizia delle scale, cosa'¬ come l'assemblea non puo' imporre al condo'mino la pulizia turnaria di quel vano.
=> L'assemblea puo' obbligarmi a pulire le scale a turno?
Una volta deliberata l'istituzione di quel servizio, allora anche i condo'mini dissenzienti dovranno partecipare alla relativa spesa; cio' in quanto ai sensi dell'art. 1137, primo comma, c.c., le delibere dell'assemblea obbligano tutti i condo'mini.
Chiusura del sito internet condominiale
La legge non disciplina la procedura di disattivazione del sito internet condominiale. Non e' l'unico caso e cio', ad avviso di chi scrive, non vuol dire che non vi si possa pervenire con delibera assembleare.
Appena sopra si portava l'esempio della soppressione del servizio di pulizia scale, certamente deliberabile dai condo'mini. Del pari, la giurisprudenza (Cass. 29 marzo 1995 n. 3708) ha ritenuto possibile sopprimere, con votazione a maggioranza, il servizio di portierato.
Perchè non dovrebbe essere possibile giungere alla medesima conclusione guardando al sito internet condominiale?
Qualcuno potrebbe obiettare che chiudendo il sito condominiale s'impedisce a ciascun condo'mino di poter esercitare il diritto di prendere visione dei documenti ivi contenuti.
Sa'¬, e' vero, vien meno una comodita' , ma sicuramente non il diritto. Cio' che e' presente sul sito internet del condominio, infatti, resta sempre e comunque consultabile presso l'ufficio dell'amministratore, nei modi e nei termini previsti dalla legge. Il riferimento e' agli artt. 1129 e 1130-bis c.c.
Ed allora?
Ad avviso di chi scrive, e' di tutta evidenza che la disattivazione del sito internet condominiale possa essere deliberata dall'assemblea con il medesimo quorum deliberativo previsto per la sua attivazione, ossia con il voto favorevole (alla chiusura) della maggioranza dei presenti e di almeno la meta' del valore dell'edificio.
In assenza di questa maggioranza la deliberazione non puo' essere assunta ed ove lo fosse, la stessa sarebbe da considerarsi annullabile, per violazione delle norme poste alla base del procedimento deliberativo (si veda in tal senso Cass. SS.UU. n. 4806/05).
Ricordiamo per completezza che la deliberazione annullabile puo' essere impugnata dai condo'mini (art. 1137 c.c.):
L'impugnazione dev'essere preceduta obbligatoriamente dal tentativo di mediazione (art. 71-quater disp. att. c.c. e 5 d.lgs n. 28/2010).
=> Il sito internet condominiale tra opportunita' di trasparenza e possibile business per gli addetti ai lavori