“La responsabilita' per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attivita' del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poichè il limite della responsabilita' risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalita' di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioe', un fattore esterno (che puo' essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilita' e dell'eccezionalita' ”. Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 1191 del 14 ottobre 2016 in merito alla responsabilita' da custodia.
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I fatti di causa. Con atto di citazione, Tizio conveniva in giudizio il condominio in persona dell'amministratore pro tempore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio occorsogli allorquando, mentre stava giocando con alcuni amici a 'guardie e ladri' e stava rincorrendo due compagni di gioco che si erano recati all'interno dell'edificio condominiale passando dall'ingresso posteriore, andava violentemente a sbattere contro la porta a vetri che, appena varcata da chi stava inseguendo, si chiudeva a scatto ed in modo violento.
Nel tentativo di ripararsi portava avanti la mano sinistra verso il vetro che si infrangeva in mille pezzi provocandogli gravi lesioni al polso sinistro e al braccio. Costituendosi in giudizio, il Condominio contestava in toto le pretese dell'attore.
Il caso fortuito e l'esclusione della responsabilita' del custode. Il secondo comma dell'art. 1227 c.c. prevede che “il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. La norma e' prevista allo scopo di non far gravare sul debitore le conseguenze dell'illecito che non sono a lui imputabili.
Cosa'¬, egli non deve rispondere quando la condotta del creditore genera danni o aggrava quelli gia' prodotti.