Le parti comuni dell'edificio, come il cortile o il giardino, salvo divieti contenuti nel regolamento condominiale, possono essere impiegati da tutti i condomini, anche per lo svolgimento di feste di compleanno o simili. Naturalmente vi sono dei limiti, vediamo quali.
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Il giardino condominiale. Il giardino non e' espressamente menzionato nel codice civile tra i beni comuni, pertanto occorre avere riguardo a quanto stabilito nel regolamento condominiale o nei singoli atti di proprieta' . La sua funzione e' di fornire aria e luce agli appartamenti e di abbellire l'ambiente.
Il giardino puo' essere impiegato per il gioco dei bambini, giacchè tale impiego non contrasta con la destinazione di bene comune, ma ne rappresenta un uso volto a soddisfare interessi meritevoli di tutela (Trib. Milano 3 ottobre 1991).
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Il cortile condominiale. L'art. 1117 c. 1 n. 1 c.c. menziona espressamente il cortile tra le parti comuni dell'edificio, sempre che non risulti diversamente dal titolo. E' bene comune anche per i proprietari delle unita' immobiliari che non vi si affacciano (Cass. 14128/2000).
In particolare, il cortile e' quell'area scoperta che ha la funzione di fornire aria e luce ai vani del fabbricato e di consentire il transito delle persone ; non si tratta soltanto dell'area del calpestio, ma anche della colonna d'aria sovrastante [2] , limitata dai lati delle costruzioni che vi affacciano (Cass. 2252/1951).
Uso del giardino o del cortile comune per le feste.In linea generale, se il regolamento condominiale non impone divieti in merito, deve considerarsi legittimo l'uso del cortile di proprieta' comune o del giardino condominiale come sede per festeggiare, ad esempio, i compleanni dei propri figli.
Si ricorda, infatti, che ciascun condomino puo' far liberamente uso di una parte comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso (art. 1102 c.c.). In altre parole, il singolo comunista non puo' mutare nè deteriorare la funzione del bene.
Come sopra ricordato, si ritiene ammissibile impiegare parzialmente il giardino comune per i giochi dei bambini, giacchè tale uso consente di soddisfare esigenze meritevoli di tutela (Trib. Milano 3 ottobre 1991).
La destinazione del bene, infatti, viene rispettata quando si consente anche agli altri condomini di soddisfare esigenze analoghe.
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Obbligo di controllo sull'uso dei beni comuni. Grava sull'amministratore il compito di verificare come vengono impiegati i beni ed i servizi comuni. Egli deve disciplinarne il godimento, di guisa che sia assicurata a tutti i condomini la migliore fruibilita' (art. 1130 c. 1 n. 2 c.c.).
Qualora il singolo condomino realizzi comportamenti che compromettano negativamente la destinazione delle parti comuni, l'amministratore o i singoli condomini possono diffidarlo dal continuare.
Se l'esecutore prosegue nella sua condotta, l'amministratore puo' convocare l'assemblea per sottoporre la questione all'adunanza condominiale (art. 1117 quater c.c.)
Sono ammessi ospiti se la festa avviene in una parte comune? E' noto che alle feste partecipino anche soggetti estranei al condominio e, in linea generale, la presenza di ospiti non e' preclusa.
Si segnala che, secondo una pronuncia piuttosto risalente, relativa all'uso di un bene comune (si trattava della piscina condominiale) le modalita' di fruizione variano in base ai millesimi: il numero di ospiti accoglibili, infatti, sarebbe direttamente proporzionale alla quota di proprieta' spettante a ciascun condomino (Pretore di Roma 13 luglio 1989).
Se i bambini fanno troppo rumore, i genitori vengono sanzionati. Recentemente, i genitori di figli poco educati sono stati condannati al pagamento di un'ammenda a causa degli schiamazzi prodotti dai minori.
I giudici, infatti, hanno ritenuto sussistente la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (Cass. Pen. 23862/2010).
Nel caso di specie, i bambini, all'interno dello stabile condominiale, avevano prodotto degli schiamazzi tali da cagionare disturbo ad un numero imprecisato di persone, integrando la fattispecie di reato .
Al di la' delle conseguenze civilistiche summenzionate, le immissioni intollerabili possono condurre a conseguenze penalistiche, come nel caso sopraesposto. L'art. 659 c.p. punisce il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
La norma in commento richiede che il disturbo colpisca una pluralita' indeterminata di persone.
Pertanto, in caso di rumori prodotti in condominio (o in parti comuni dello stesso) e' necessario che essi arrechino disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, in caso contrario si configura solo un illecito civile (Cass. 7753/1994) da inquadrare nei rapporti di vicinato (Cass. 3348/1995) .
In buona sostanza, rumori che arrechino disturbo ai proprietari di un solo appartamento, ad esempio il sottostante,non fanno scattare il reato (Cass. 17825/2002); per contro un disturbo su vasta scala, puo' comportare la violazione e conseguentemente il pagamento dell'ammenda.
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Immissioni sonore e normale tollerabilita' .I condomini devono astenersi dal provocare immissioni, vale a dire rumori dettati da urla, grida e musica, che eccedano la normale tollerabilita' . Questo vale sia per i luoghi di proprieta' esclusiva che per quelli condominiali.
In particolare, il regolamento puo' contenere divieti ovvero orari in relazione al compimento di talune attivita' , ritenute intrinsecamente moleste.
Come tutelarsi. L'amministratore puo' intervenire per inibire le immissioni moleste deducendo a tal fine la violazione del regolamento condominiale posto a palladio della tranquillita' dell'intero stabile (Trib. Napoli 29 giugno 1999).
Inoltre, l'amministratore ha titolo per presentare un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per far cessare le immissioni qualora ne derivi un grave pregiudizio per il condominio (Trib. Napoli 26 ottobre 1993).
Nel caso in cui l'intervento dell'amministratore non sia risolutivo, e' possibile rivolgersi al giudice di pace (art. 7 c. 3 n. 3 c.p.c.) e, nella circostanza in cui ve ne siano gli estremi, e' possibile presentare una denuncia per il reato di cui all'art. 659 c.p.
Danni a persone o cose. Nell'eventualita' in cui durante la festa si verifichino dei danni, se la stessa si e' tenuta in un luogo di proprieta' comune, ne risponde l'ente di gestione ex art. 2051 c.c.
Il condominio non risponde del danno solo nel caso in cui riesca a fornire la prova del caso fortuito, ossia di quell'evento eccezionale, imprevisto ed imprevedibile che esonera da qualsivoglia responsabilita' il custode.
Si ricorda, infatti, che non sussiste la responsabilita' del custode – nel nostro caso del condominio – qualora il fatto di danno non dipenda da comportamento del medesimo, ma l'evento si verifichiper un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento verificatosi.
Conclusioni. In conclusione, e' lecito l'impiego del bene comune per soddisfare esigenze personali, quali quelle di festeggiare i compleanni dei propri figli, purchè non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso (art. 1102 c.c.).Nondimeno occorre aver riguardo ad eventuali divieti contenuti nel regolamento di condominio e al rispetto della quiete del palazzo, in caso contrario si rischia di incorrere in conseguenze civilistiche e, nelle ipotesi pia'¹ gravi, anche penalistiche (art. 659 c.p.)
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Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
[1] Definizione tratta da R. CUSANO, Il nuovo condominio, Napoli, Simone, 2015, 61 ss.