Sfratto e disabilita'
Tutti noi sappiamo che gli inquilini che non pagano l'affitto o che restano nell'immobile nonostante il contratto sia scaduto possono essere sfrattati. Lo sfratto e' quella procedura che si verifica in nella fase patologica del rapporto tra conduttore e locatore: in sostanza, dal momento che il conduttore non se ne va via 'con le buone' e' possibile e necessario per il locatore rivolgersi al giudice e, eventualmente, alla forza pubblica.
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Entrambi i soggetti coinvolti meritano tutela: il locatore, che e' proprietario dell'immobile e si ritrova a non poterlo utilizzare perchè non riesce a mandare via l'occupante, ma anche il conduttore, se impossibilitato a pagare e a trovare un altro alloggio.
In certi casi le difficolta' del conduttore sono causate o aggravate o accompagnate da una condizione di disabilita' di uno o piu' componenti della famiglia; in tali casi il problema economico e' spesso l'ultimo di una catena pesante e lunga; ed e' facile immaginare che lo sfratto e l'assenza di un tetto possono essere un nuovo anello di quella catena.
Vediamo dunque un caso in cui entrambe le posizioni richiamano solidarieta' : lo sfratto della persona disabile.
Ed allora, rispondiamo subito alla prima domanda posta nel titolo: sa'¬, e' lecito sfrattare una persona disabile: non esiste cioe' alcun divieto assoluto in merito.
Ed iniziamo a rispondere anche alla seconda: sa'¬, esistono norme particolari nel caso in cui il conduttore di cui si chiede lo sfratto sia disabile.
Anche senza essere degli esperti di diritto, ciascuno di noi puo' facilmente immaginare che in uno stato di diritto come il nostro, ispirato a solidarieta' verso i piu' deboli, vi possano essere norme che prevedano tutele particolari nel caso di conduttori con disabilita' .
Sfratto: le norme essenziali
Per rispondere alla domanda ed inquadrare la questione, premettiamo innanzitutto alcuni cenni normativi sulla procedura di sfratto in generale, per poi trattare le norme specifiche sulla disabilita' .
Lo sfratto, cioe' la procedura volta ad estromettere il conduttore che occupa l'immobile ad uso abitativo senza pagare il canone, o a contratto scaduto e' disciplinata in generale dagli artt. 657 e ss. c.p.c. norme c.p.c.
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Tali norme, per quanto qui interessa, prevedono essenzialmente tre ipotesi di sfratto: lo sfratto per finita locazione, precedente o successivo alla fine del contratto, e lo sfratto per morosita' (nel pagamento del canone o degli oneri accessori, tra cui gli oneri condominiali v. art. 9, L. 392/1978).
L'intimazione di sfratto deve essere notificata al conduttore e la citazione deve indicare, tra le altre cose, la data dell'udienza per la convalida di sfratto con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo o se, pur comparendo non si opporra' , la licenza o lo sfratto saranno convalidati.
Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice fissa la data dell'esecuzione (art. 56, L. 392/1978).
Termine per il pagamento dei canoni
A norma dell'art. 55, L. 392/1978, la morosita' puo' essere sanata in sede giudiziale per non piu' di tre volte in quattro anni e 'se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficolta' del conduttore, puo' assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
=> Cosa succede se il conduttore paga i canoni di locazione scaduti all'udienza di convalida dello sfratto?
La morosita' puo' essere sanata, per non piu' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e' conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta' .
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.'
Senza dubbio, tutte condizioni (difficolta' , stato di salute, condizioni economiche) che, sebbene non sia espressamente menzionata, possono comprendere anche la disabilita' .
Proroga per presenza di disabile
Un'altra norma contempla, invece espressamente, lo stato di disabilita' e riguarda la proroga nello sfratto per finita locazione all'art. 6, co.5, L. 431/1998.
In generale, nei casi di sfratto per finita locazione ciascun conduttore puo' chiedere al giudice, per una sola volta, la proroga della data fissata entro un termine di sei mesi (art. 6, co. 4, L. 431/1998).
Vi sono pero' dei casi specifici (previsti appunto dall'art. 6 al co. 5) in cui la proroga puo' essere di diciotto mesi: si tratta dei casi in cui 'il conduttore abbia compiuto i 65 anni di eta' , abbia cinque o piu' figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilita' , percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio.
Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni puo' essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale'.
Ipotesi che, purtroppo, spesso in concreto convivono.