Aspetti generali del voucher. Il lavoro accessorio non e' un rapporto di lavoro nè subordinato, nè autonomo, ma una semplice attivita' lavorativa il cui carattere occasionale e' definito dall'entita' del compenso erogato al lavoratore.
=> Un breve focus per l'utilizzo corretto dei voucher in condominio
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Dal punto di vista economico devono intendersi accessorie le prestazioni di lavoro purchè rientrino in entrambi i seguenti limiti:
-a favore del lavoratore in misura massima pari a € 7.000 netti (nel corso dell'anno civile, cioe' dal 1° gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalita' dei committenti (il lavoratore puo' sommare pia'¹ committenti, purchè nell'anno civile non percepisca pia'¹ di € 7.000, pari a € 9.333 lordi corrispondenti al valore facciale di ogni buono corrispondente a € 10);
-nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attivita' lavorative in oggetto possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a € 2.020 netti, rivalutati annualmente (ogni committente puo' erogare buoni di lavoro accessorio solo nel limite di € 2.020 annui sempre per anno civile pari a € 2.693 lordi).
Lavoratori interessati Il lavoro accessorio puo' essere svolto per ogni tipo di attivita' e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.Per i percettori di trattamenti di sostegno (CIG, CIG in deroga, disoccupazione/NASPI, mobilita' ), il limite in capo al lavoratore e' di € 3.000.
=> L'amministratore di condominio non e' un datore di lavoro
Voucher in condominio. L'INPS con il messaggio n.8628 del 2 febbraio 2016 (vedi allegato), ha chiarito ufficialmente che il condominio rientra nella categoria dei soggetti non imprenditori, con la conseguenza che ogni condominio potra' erogare a ogni singolo lavoratore voucher per un complessivo valore di € 7.000 netti all'anno.
Qualora il lavoratore abbia intrattenuto precedenti rapporti di lavoro accessorio, non potra' superare il limite di € 7.000 nei confronti del condominio che lo abbia ingaggiato successivamente.
=> Voucher in condominio. Usi, abusi e dubbi sulla corretta applicazione.
I servizi di pulizia e giardinaggio nei condomini. A riguardo sono stati posti alcuni interpelli al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonchè ad alcune sedi INPS, chiedendo dei chiarimenti sull'utilizzo dei voucher per i servizi di pulizia e giardinaggio nei condomini.
La risposta ottenuta dal Ministero (Prot. 37/0015946 del 30/09/2015) e avente per oggetto l'interpello ex. Art. 9, D.lgs. n. 124/2004 – richiesta di chiarimenti utilizzo voucher in condominio”, dice che “e' dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico”, eccetto nel caso in cui si configuri il negozio giuridico dell'appalto di opere o servizi, caso in cui l'utilizzo dei voucher e' vietato.
Successivamente, a seguito dei chiarimenti espressi dall'INPS del 2016 (messaggio n.8628 del 2 febbraio 2016), la stampa specializzata ha avuto modo di evidenziare che l'utilizzo dei voucher per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, nel rispetto dei limiti economici previsti (7.000 euro netti per ogni prestatore nell'anno civile), e' ammesso anche nel caso del condominio che remuneri gli addetti alla pulizia delle parti comuni. Non trattandosi di imprenditore o professionista, e' sufficiente l'attivazione dei voucher presso l'Inps, senza invio della comunicazione di chiamata alla sede locale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
La norma fa coincidere l'occasionalita' della prestazione con il limite economico previsto per il committente e per il lavoratore.
Quindi qualsiasi prestazione lavorativa potrebbe essere acquisita tramite i voucher, soprattutto per la gestione delle pulizie o di piccola manutenzione, salvo i seguenti casi:
Gli aspetti sulla sicurezza sul lavoro.
Parlando di lavoro accessorio o occasionale un aspetto molto spesso sottovalutato riguarda il rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/2008 Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Premesso cio', il comma 8 dell'art. 3 del D.Lgs 81/2008 – il testo unico sulla sicurezza – e' stato e modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 nel seguente modo: “Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali
Parlando di lavoro accessorio o occasionale un aspetto molto spesso sottovalutato riguarda il rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/2008 Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Premesso cio', il comma 8 dell'art. 3 del D.Lgs 81/2008 – il testo unico sulla sicurezza – e' stato e modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 nel seguente modo: “Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21.
Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili”.
=> La pulizia dell'edificio condominiale: lavoro dipendente oppure contratto d'appalto?
Dalla lettura dell'art. 21 se ne desume che il condominio quindi – a rigore – dovrebbe fornire al lavoratore solo le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale. E' opportuno evidenziare, come gia' rilevato da specialisti del settore, che il lavoratore, per tutto il periodo in cui svolge la sua attivita' , e' dipendente del condoma'¬nio: ai fini della sicurezza sara' quindi opportuno adottare tutte le cautele volte a garantire la sicurezza della persona che svolge l'attivita' lavorativa a favore del condoma'¬nio, e cio' al fine di evitare che il condoma'¬nio stesso possa essere accusato di omissioni rispetto agli obblighi, anche solo generali, previsti dal TUS e compatibili con la normativa in esame.
Criticita' sui servizi di pulizia in condominio. Sull'argomento in esame sono sorti molti interrogativi in merito all'utilizzo di lavoratori occasionali per le pulizie in condominio. Sono stati forniti chiarimenti sull'applicabilita' “astratta”; ma nel “concreto”, persistono ancore ombre su tale utilizzo. Orbene, abbiamo detto che i voucher sono incompatibili con il lavoro di appalto.
Difatti, l'appalto, secondo l'art. 1655 del Codice Civile, e' il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Il lavoro accessorio (oggetto di voucher) non e' un rapporto di lavoro subordinato, nè autonomo, ma una semplice attivita' lavorativa il cui carattere occasionale e' definito dall'entita' del compenso erogato al lavoratore.
In argomento, giova ricordare che l'art. 1 della legge 82/1994 (normativa sulle imprese di pulizia), stabilisce che: “Le imprese che svolgono attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate 'imprese di pulizia', sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge”. Tale ultimo inciso e' importante in quanto rappresenta la linea di demarcazione tra il lavoro di appalto di impresa di pulizia (ditta specializzata e iscritta al registro delle imprese) e di un lavoratore occasionale (individuato secondo la normativa lavoristica in base ai parametri oggettivi e non sulla base di parametri specialistici).
Premesso cio', a parere di chi scrive, nonostante le citate linee guide sull'applicabilita' dei voucher in condominio (aspetti economici e sulla sicurezza), in merito al lavoro di pulizia, l'amministratore deve tener presente che tale attivita' non puo' essere affidata al “primo lavoratore utile”, attese le incombenze sulla sicurezza (del lavoratore e de terzi).
In conclusione, prima di utilizzare il voucher, come sistema di lavoro accessorio nei condomini, sarebbe opportuno (da parte delle istituzioni), maggiori chiarimenti attraverso un utile vademecum con precise indicazioni utili sulla tipologia delle mansioni da svolgere in condominio mediante l'utilizzo dei voucher.
Ad ogni modo, per gli amministratori, prima di utilizzare questa forma di (lavoro/collaborazione) sarebbe auspicabile un confronto con esperti del settore lavoristico.