L' usucapione non si perfeziona se non si prova il possesso esclusivo della servita'¹ sul tratto di strada pedonale e carrabile costituente spazio condominiale di proprieta' di altro condominio
=> Breve panoramica sulle servita'¹ di passaggio
Il caso Gli attori, costituiti dal condominio e da uno dei suoi condomini, convenivano in giudizio il condominio delle palazzine attigue, chiedendo che venisse accertato il loro diritto di servita'¹ di passaggio, pedonale e carrabile, relativo al tratto di strada costituente spazio condominiale di proprieta' del condominio convenuto, il cui accesso era stato agli attori impedito mediante l'apposizione di cancelli automatici da parte del condominio convenuto. In particolare gli attori, che negli anni avevano utilizzato tale tratto di strada come accesso pia'¹ agevole alla strada pubblica, sostenevano di avere acquistato la predetta servita'¹ mediante usucapione, pertanto chiedevano al giudice, mediante un'azione confessoria servitutis (ex art. 1079 c.c.), di accertare il loro diritto di servita'¹, e di conseguenza il loro diritto di passaggio, nel tratto di strada in parola, nonchè di ordinare al condominio convenuto di ripristinare e mantenere l'esercizio della predetta servita'¹ mediante la consegna delle chiavi dei cancelli automatici agli attori.
La decisione Il condominio convenuto, nel costituirsi in giudizio, solleva, in via preliminare, una eccezione riguardante il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la necessita' di litisconsorzio necessario, sia dal lato attivo che passivo, di tutti condomini. Il giudice, pertanto, prima di affrontare il merito della questione, si occupa della predetta eccezione, richiamando all'uopo il costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale 'riguardo ad azioni negatorie o confessorie di servita'¹, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni, per cui, in tali ipotesi, va escluso che sussista il litisconsorzio passivo necessario dei condomini e, quindi, non e' richiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini'. Dunque il giudicante rigetta la eccezione in quanto infondata.
=> Accertare l'acquisto per usucapione della servita'¹ di passaggio pedonale
Passando al merito, il giudice disattende le richieste attoree. Invero, sostiene il giudice, e' onere dell'attore dimostrare 'da quando e attraverso quale atto o evento l'uso uti dominus' del tratto di strada costituente spazio condominiale del convenuto sarebbe stato concesso o esercitato anche dagli attori. Il giudice, nel caso di specie, non ritiene raggiunta la prova dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servita'¹ di passaggio pedonale e carrabile invocato dagli attori, non essendo stata dimostrata la sussistenza dei presupposti necessari ai fini del perfezionamento dell'usucapione ventennale. Invero, dalle risultanze probatorie, ed in particolare dall'escussione dei testi, il giudice rileva come non emerga con precisione il momento a partire dal quale i condomini del condominio attore abbiano cominciato ad utilizzare il passaggio; di contro, risulta provato come, a protezione del passaggio de quo, siano sempre sussistiti degli sbarramenti (dapprima sbarre, poi cancelli manuali), le cui chiavi sono sempre state nella esclusiva disponibilita' dei condomini del condominio convenuto.
A nulla vale la considerazione che tali sbarramenti, prima dell'installazione dei cancelli automatici, erano quasi sempre aperti, permettendo il passaggio ai condomini del condominio attore. Di conseguenza, poichè 'dal quadro probatorio emerge senza ombra di dubbio come gli attori non abbiano fornito la prova della sussistenza degli elementi necessari poichè possa configurarsi la fattispecie acquisitiva dell'usucapione del diritto si servita'¹ di passaggio, atteso che dalle emergenze istruttorie risulta evidente come i partecipanti al condominio attore non abbiano mai avuto il possesso esclusivo dell'invocata servita'¹', il Tribunale rigetta la domanda con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.
I precedenti
Con riferimento alla eccezione sollevata dal condominio convenuto, circa la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore di condominio, si segnala la sentenza resa dal giudice di legittimita' ( Cass. civ. Sez. II, 17/09/2003, n. 13695), nella quale la Suprema Corte, in ordine ad una domanda di accertamento e dichiarazione dell'acquisto di un diritto reale per usucapione, ha osservato che 'l'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c. , secondo comma, e' legittimato passivo in ordine ad ogni lite che riguardi le parti comuni dell'edificio (Cass., sez. II, 19 maggio 1999, 4845; Cass., sez. II, 6 agosto 2001, n. 10828), sicchè la domanda diretta all'accertamento di una servita'¹ a carico di una parte comune di un condominio ben puo' essere indirizzata al condominio medesimo in persona dell'amministratore'.
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