Il fatto – Alcuni condomini avevano agito per far dichiarare la nullita' della delibera condominiale, innanzitutto perchè l'assemblea era stata convocata da un amministratore il cui incarico era stato sospeso con provvedimento del tribunale; inoltre, contestavano l'eccessiva genericita' di punti dell'ordine del giorno recapitato con l'avviso di convocazione.
Il Giudice campano ha dichiarato nulli i capi della delibera riguardanti proprio l'ordine del giorno, contenente un elencazione di interventi poco chiari, senza specificare in maniera precisa le opere da realizzare, i lavori e le attivita' da svolgere e le relative spese.
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Il Tribunale ricorda che la funzione dell'ordine del giorno e' proprio quella di informare, seppur non in maniera minuziosa ed analitica, i condomini del contenuto della futura deliberazione, sicchè essi possano partecipare in maniera consapevole. “Ai fini della validita' dell'ordine del giorno, occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sa'¬ da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunita' o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti” (Cass. civ. 21449/2010).
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Anche la deliberazione deve contemplare, perchè sia valida, un oggetto determinato o determinabile, salvo che non rivesta, di per sè, natura generica e programmatica, cio' che, nella specie non accade. Ne consegue che un ordine del giorno totalmente generico sul punto non puo' che portare alla nullita' parziale della delibera.
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