In tema di condominio, nel caso di mancato pagamento delle quote condominiali per i lavori straordinari autorizzati dall'assemblea, i terzi creditori non possono agire esecutivamente nei confronti dei morosi se prima non e' stato costituito il fondo speciale previsto dall'articolo 1135 co.1 n.4 del c.c. a tutela della ditta appaltatrice
Cosa'¬ si e' pronunciato il Giudice di Pace di Taranto sentenza n. 983 del 18 marzo 2016, ove e' stato precisato che qualora il condominio intenda avviare lavori straordinari dovra' prima costituire, obbligatoriamente, un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. La legge, infatti, per evitare le ricorrenti e sgradevoli situazioni di morosita' nei confronti delle ditte edili, impone di costituire, all'interno del bilancio del condominio, una particolare riserva.
=> Elenco condomini morosi richiesto dal creditore del condomini. Danno da mancata/ritardata consegna
Questi i fatti di causa. Un condomino, con citazione spiegava formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Taranto con cui si intimava di pagare la propria quota riveniente dai lavori di riparazione straordinaria del piazzale condominiale. Nel merito, l'opponente eccepiva l'illegittimita' dell'azione monitoria e la mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'articolo 1135 comma 1 n. 4 c.c.; pertanto insisteva nella richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Costituendosi in giudizio, il condominio, contestava in toto tutte pre
Costituendosi in giudizio, il condominio, contestava in toto tutte pretese del condomino opponente, in particolare, l'opposto precisava che la mancata costituzione e/o approvazione del fondo speciale obbligatorio, cosa'¬ come novellato dalla Legge 220/2012, dipendeva dal fatto che i lavori di riparazione straordinaria del piazzale condominiale (previsti dal contratto di appalto) venivano commissionati dal Condominio in esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, per cui era superflua la precostituzione del fondo di cui all'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., essendo proprio l'azione monitoria diretta alla formazione di un titolo nei confronti del singolo debitore. Per tali motivi, l'opposto condominio chiedeva il rigetto della domanda e la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
=> Guai per l'amministratore che non consegna l'elenco dei morosi. Rischia di pagare di tasca propria
Nel corso del procedimento, espletata l'attivita' istruttoria, il giudice adito, sui motivi di opposizione precisava che a norma dell'art. 1135 comma 1 n. 4 cod. civ. l'assemblea, quando nell'esercizio delle sue attribuzioni provvede alle opere di manutenzione straordinaria, quali quelle oggetto del contratto di appalto anzidetto, e' obbligata a costituire un fondo speciale, d'importo pari all'ammontare dei lavori, approvandone la ripartizione tra i condomini. In difetto di cio', all'amministratore, al quale e' espressamente inibito (art. 1135 comma 2) di ordinare l'esecuzione di lavori straordinari, risulta precluso, chiaramente, l'esercizio delle attivita' previste dall'art. 63 disp. att. c.c., non potendo, evidentemente, egli richiedere, a carico dei singoli condomini, l'emissione di ingiunzioni di pagamento per il recupero di crediti giuridicamente inesistenti.
Sul punto, giova ricordare che le norme citate si riflettono verso i terzi creditori del Condominio, i quali se muniti di titolo idoneo, possono, infatti, agire esecutivamente nei confronti dei singoli condomini, restando comunque obbligati ad escutere, primi fra tutti, i morosi ma cio' soltanto a condizione che il proprio debitore, (il Condominio), abbia costituito il fondo speciale summenzionato e che l'amministratore, a sua volta, abbia dato impulso al procedimento di riscossione previsto dall'art. 63 disp. att. del codice civile, ottenendo nei confronti di ciascuno dei morosi l'emissione di specifiche ingiunzioni di pagamento.
=> Condomini morosi: quando l'amministratore non puo' tacere.
Nella fattispecie in esame, e' emerso che da una parte, il Condominio non aveva posto in essere nessuna delle attivita' previste dalle norme predette e, dall'altra, il terzo creditore, invece di agire contro il Condominio, unico soggetto tenuto a rispondere delle obbligazioni assunte nei propri confronti con la stipula del contratto di appalto, ha agito contro i singoli condomini verso i quali, in virta'¹ di quanto si e' detto, non puo' vantare pretesa alcuna.
A tal proposito, il Giudice pugliese ha meglio precisato che il decreto ingiuntivo, nella sua essenza di procedimento speciale sommario puo' sussistere solo se corretto sotto il profilo di soggetti legittimati, sia sugli elementi richiesti dagli artt. 633 e successivi del c.p.c. non potendosi ricorrere all'utilizzo del procedimento sommario di ingiunzione, in assenza della sussistenza di elementi fondamentali, quali la esatta indicazione del creditore, del debitore, la quantificazione esatta della somma e la sua liquidita' e cio' soprattutto allorquando viene chiesto immediatamente esecutivo. (In tal senso Corte Costituzionale n.393 del 10/11/1993).
=> L'amministratore deve comunicare solo i nominativi che risultano morosi rispetto allo specifico credito vantato
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il decreto ingiuntivo opposto e' stato totalmente revocato per difetto delle condizioni richieste dall'art. 633 c.p.c.
tutti gli strumenti, per blindare le casse condominiali e non rischiare il 'fallimento'.