Anche in sede di revoca dell'amministratore, il condo'mino deve ricevere l'assistenza di un legale a norma dell'articolo 82 codice di procedura civile.
Ecco una breve analisi sul procedimento di revoca alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali
L'assemblea dei condo'mini puo' revocare in ogni tempo l'amministratore, con la maggioranza prevista per la nomina, senza giustificarne la causa e fatto salvo il diritto al risarcimento danno (articolo 1129, comma 11 cc).
La revoca dalla carica di amministratore puo' essere disposta anche in via giudiziale, su ricorso di un singolo condo'mino. Tanto occorre nel caso in cui l'amministratore non renda il conto della propria gestione, ovvero in caso di altre gravi irregolarita' gestionali.
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Il predetto articolo nello stesso comma e in quello successivo, oltre a tipizzare talune fattispecie di revoca, ovvero a precisare cosa si intenda per 'grave irregolarita' ' (ai fini della revoca giudiziale), assume rilievo anche processuale, laddove precisa che ' '¦ in caso di accoglimento della domanda (di revoca), il ricorrente, per le spese legali, a titolo di rivalsa nei confronti del condominio, ce a sua volta puo' rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato'.
Per meglio comprendere il disposto (aggiunto in sede di riforma del diritto condominiale - Legge 220/2012 -), occorre richiamare l'articolo 64 delle disposizioni di attuazione al codice civile, a mente del quale: 'Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1120 e del quarto comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente ['¦]'.
Il procedimento in esame e' quello della cosiddetta 'Volontaria Giurisdizione' disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Il rito, per come strutturalmente strutturato, e' funzionale alla gestione di un negozio o di un affare in cui privati non riescano a definire autonomamente la querelle in cui sono occorsi (come, ad esempio, in sede di revoca assembleare).
La differenza con la giurisdizione contenziosa si apprezza, dunque, sul piano 'amministrativo' e nel provvedimento finale: il quale, ben lungi dal poter assumere i connotati definitivi di un giudicato, risulta sostitutivo della volonta' assembleare, per l'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale.
Ora, con l'avvento della riforma del diritto condominiale (2012) e a fronte delle modifiche al codice di procedura civile, tese a deflazionare il contenzioso anche condominiale (2010 - 2014), anche il procedimento 'amministrativo' sulla revoca dell'amministratore ha ricevuto cambiamenti sostanziali degni di nota.
Abbiamo gia' commentato l'orientamento giurisprudenziale che preveda anche in tale sede il ricorso preliminare all'istituto della mediazione.
Rammentiamo che il Tribunale di Padova con provvedimento del 24 febbraio 2015 ha, infatti, ritenuto che la 'questione' della revoca dell'amministratore di condominio rientri appieno tra le materie soggette all'obbligo della mediazione ai sensi del Decreto legislativo 28/2010(=> Per revocare l'amministratore di condominio e' necessario ricorrere all'istituto della mediazione civile?).
Cionondimeno, una ulteriore rivisitazione al rito camerale in disamina e/o agli effetti frammentati che da esso discendono sul piano sostanziale si apprezza in un recente provvedimento emesso dal Tribunale di Modena in data 22 febbraio 2016.
Con questo provvedimento, il Giudice collegiale emiliano, ha ritenuto che il ricorso al procedimento in questione non possa essere svolto dal condo'mino personalmente, ma necessiti dell'assistenza di un legale, a pena di inammissibilita' ex articolo 82 codice di procedura civile (a mente del quale: Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nella cause il cui valore non eccede euro 1.100.Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore ['¦]).
La natura camerale e di volontaria giurisdizione - si legge nel decreto - non farebbe venir meno la natura di procedimento a parti contrapposte: che nella specie vede come legittimo contraddittore l'amministratore del condominio, unico ma necessario legittimato passivo.
L'amministratore, in effetti, si costituisce in giudizio iure proprio e non come mandatario del condominio, cosicchè e' ad esso personalmente e non al condominio che devono fare carico le spese processuali del procedimento nel caso di provvedimento di revoca (cfr. Cass. n. 1274/1989; Cass. II, 9/12/1995, n. 12636; Cass. II, 23/8/1999, n. 8837; Trib. Messina, 15/11/2011, Redazione Giuffre' 2011).
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Dall'altra parte - continua il decidente - risulta pacifico in giurisprudenza riconoscere natura decisoria al provvedimento finale nella parte in cui contenga la statuizione sulla condanna alle spese (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20957/2014).
Siffatta decisione, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo e' stata ritenuta aver in sè i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento camerale di giurisdizione volontaria cui accede.
Sulla scorta di tale nugolo di elementi a fronte della interpretazione offerta alla fattispecie trattata, il Giudice emiliano ha respinto il ricorso presentato personalmente da un condo'mino di una compagine modenese ritenendolo inammissibile, stante la carenza del patrocinio legale.
In breve sintesi, pertanto, il procedimento camerale azionato dal condo'mino per chiedere la revoca dell'amministratore di condominio, a fronte di gravi irregolarita' contestategli e dell'inerzia assembleare, deve essere preceduto dall'esperimento del tentativo di mediazione, e, ad ogni modo, per essere ammissibile deve essere disposto con l'assistenza di un legale.
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