Spetta, infatti, al giudice stabilire l'entita' del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprieta' (Ordinanza 18 gennaio 2017 - 21 febbraio 2018, n. 4259).
=> Quando e' lecito ripartire tutte le spese condominiali in parti uguali
In fatto. Tizio e' un condo'mino ed esercita la professione di avvocato. In quanto tale, aveva svolto per conto del Suo Condominio un'attivita' processuale, al termine della quale aspettava il pagamento del compenso professionale maturato. Non essendo stato remunerato, decide allora di agire in giudizio. Chiede ed ottiene un Decreto ingiuntivo che notifica alla Compagine.
Successivamente, l'assemblea dei condo'mini decide di ripartire la spesa tra tutti i condo'mini (compreso lui) in parti uguali, in assenza della tabella millesimale.
Tizio non ci sta e impugna la delibera tacciandola di illegittimita' sia per il criterio di ripartizione adottato sia perchè, quale parte vittoriosa, ritiene non dovere partecipare alla contribuzione.
La vicenda perviene, dopo alterni esiti tra il primo e il secondo grado di giudizio, avanti alla Suprema Corte di Cassazione e qui decisa con il provvedimento sopra riportato.
=> Millesimi per l'assemblea, se non ci sono la'¬ stabilisce il giudice
Il provvedimento. Con riferimento ai criteri di ripartizione della spesa - cosa'¬ e' stato precisato in Ordinanza - ogni qual volta vi sia una condanna giudiziale definitiva del condominio, in persona dell'amministratore, al pagamento di una somma di denaro in favore di un creditore della gestione condominiale, la ripartizione tra i condo'mini degli oneri derivanti dalla condanna va fatta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione (argomentazione tratta dalla pronuncia resa sempre dalla Corte di Cassazione Sez. 2, 12/02/2001, n. 1959).
In buona sostanza, la mancanza di tabelle millesimali non giustifica l'assemblea ad adottare un criterio diverso da quello della proporzionalita' .
In mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimita' , espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalita' , fissati nell'art. 1123, comma primo, c.c., e, pertanto, non e' consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire con criterio 'capitario' le spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.
Nel qual caso, spettera' al giudice stabilire l'entita' del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprieta' (tra le tante pronunce richiamate: Cass. Sez. 2, 26/04/2013, n. 10081; Cass. Sez. 2, 30/07/1992, n. 9107).
La deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali degli oneri derivanti dalla condanna del condominio, in deroga all'art. 1123 c.c., e' stata, dunque, ritenuta nulla (conformemente: cfrCass. Sez. 2, 16/02/2001, n. 2301; Cass. Sez. 2, 04/12/2013, n. 27233).
Egualmente fondato e' stato ritenuto l'altro motivo di gravame spiegato da parte di Tizio, ovverosia quello volto a chiedere l'esonero dalla contribuzione alla spesa, in quanto parte vittoriosa e contrapposta alla stessa compagine..
In punto e' stato ribadito l'assunto sulla invalidita' della deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, 'pro quota', il pagamento delle spese sostenute dal medesimo per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli articoli 1132 e 1101 c.c. (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801).
Conclusione. L'articolo 1123 codice civile non e' derogabile nemmeno attraverso il ricorso ad una ripartizione in parti uguali, se non nel caso eccezionale in cui la relativa modifica sia stata disposta da tutti i condo'mini all'unanimita' .
La presenza di clausole derogatorie alla previsione legale di cui all'articolo 1123 codice civile si rinvengono, in genere, nei regolamenti condominiali di natura contrattuale, laddove trascritti, in uno agli atti di compravendita, presso i registri immobiliari. Ma questo e' un altro discorso.