Il Tribunale di Modena, con provvedimento del 05 giugno 2015, ha ritenuto legittima la interruzione del servizio idrico somministrato ad un condomino moroso
L'articolo 63, 3° comma, disposizioni attuazione del codice civile attribuisce -in via di autotutela e senza ricorrere previamente al giudice- all'amministratore condominiale il potere di sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Il fatto. Tizio ha chiesto al Tribunale di Modena che venisse ripristinata la fornitura di acqua corrente nel proprio immobile, la quale era stata precedentemente interrotta da parte del Condominio (con affermata violazione degli articoli 1168 c.c. e 703 c.p.c.).
Il Condominio Alfa si e' costituito in giudizio e, sul merito, ha rilevato che l'interruzione della fornitura e' stata disposta assemblearmente sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, a mente del quale ' In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato'
Il processo. Sono state diverse le eccezioni esaminat
Il processo. Sono state diverse le eccezioni esaminate dal Decidente, in corso di causa. Intanto, il Giudice cautelare ha rilevato e dichiarato Tizio carente di legittimazione ad agire; nella misura in cui era stato, dapprima, nominato custode del proprio immobile a seguito del pignoramento del bene eseguito da altro creditore in via esecutiva.
Cio' posto, anche sul merito e' stato bocciato il relativo ricorso. L'interruzione del servizio di approvvigionamento idrico non costituisce per il Tribunale Emiliano motivo di spoglio nel possesso.
Mutuando una serie di provvedimenti giudiziari resi in materia di somministrazione dell'energia elettrica (tra le tante, Cass. civ., Sez. II, sent. 30/12/2004, n. 24182, in Giust. civ. Mass, 2005,), il Giudice a quo ha affermato che anche l'acqua non e' un bene passibile di spossessamento (almeno) in senso giuridico.
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In effetti, a parere del decidente, non puo' ragionarsi in termini di spossessamento dell'acqua rispetto quanto gia' erogato o consumato, e, dall'altra parte, non puo' nemmeno discorrersi di spossessamento dell'acqua eroganda, giacchè prima dell'apprensione vi e' soltanto una potenziale disponibilita' della stessa da parte dello stesso condomino.
In altre parole, non sussiste una signoria diretta sul bene in questione, necessaria per concretizzare un possesso vero e proprio in capo a chi ne usufruisce.
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Il Tribunale adito ha anche escluso che siffatta sospensione del servizio integrerebbe uno spoglio rispetto l'utilita' dell'immobile, in quanto ne sarebbe impedito il godimento (cfr. Cass. civ., sent. 18 settembre 2012, n. 15626). Sotto tale profilo, e' stato argomentato che Tizio non e' pia'¹ proprietario del bene immobile, bensa'¬ mero detentore, e, in quanto tale, non puo' dolersi dell'occorso 'evento'.
La Sentenza. Alla stregua di quanto sopra, con Ordinanza pubblicata in data 05 giugno 2015, il predetto decidente ha ritenuto infondate tutte le deduzioni rassegnate da parte di Tizio in ordine alla esclusione dei 'servizi essenziali' dall'ambito di operativita' dell'art. 63 , 3° c., disp. att. C.c., in quanto lesive dei diritti fondamentali della persona connessi all'uso dell'abitazione. Viceversa ha ritenuto legittima al condotta del condominio, in quanto conforme a legge (richiamando, in proposito, il brocardo latino: feci sed iure feci )
Conclusione. In realta' , l'applicazione della norma in disamina e' stata accolta dalla giurisprudenza con alterni apprezzamenti.
La Sentenza in commento ha ritenuto legittima la condotta del condominio distaccante, ma ha lasciato adito ad un dubbio in ordine alla legittimita' di tale misura ove lo 'spoglio' fosse stato esaminato secondo i profili sulla piena proprieta' dell'immobile (Tizio, in forza di un atto di pignoramento subito, e' stato degradato a mero detentore del bene)
In altre circostanze, i giudici di merito sono pervenuti a soluzioni assai differenti rispetto quella in disamina, ritenendo opportuno escludere l'applicazione del predetto articolo 63, specie con riferimento ai cosiddetti 'servizi pubblici essenziali' (tra le tante, Tribunale di Milano, Ordinanza del 01/10/2013).