Siamo in un piccolo paesino in provincia di Pescara. Un uomo, poco piu' di venti anni, decide di lanciare per puro dispetto secchi d'acqua, carta straccia e mozziconi di sigaretta sul balcone sottostante.
Questo tipo di comportamento, si protrae per piu' tempo, per tali ragioni sia il Tribunale che la Corte di Cassazione, non hanno dubbi nel ritenere che tali comportamenti, a dir poco incivili, rientrano nella fattispecie giuridica di molestie che fanno scattare, inevitabile, la condanna per «getto pericoloso di cose» (Corte di Cassazione, sez. penale, sentenza n. 9474/2018).
Andando piu' nello specifico delle sentenza, la Corte precisa che: 'ai fini della configurabilita' del reato di 'getto pericoloso di cose' non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone'.
E in questo caso, il luogo preso di mira e' il balcone che, per sua natura, puo' ritenersi un luogo abitualmente frequentato dalle persone che abitavano l'appartamento.
Un caso analogo si verifico' nel 2013, quando una condomina venne ugualmente condannata per aver gettato dei mozziconi di sigarette, cenere e detersivi nel balcone dell'appartamento sottostante.
Anche in questo caso la Corte di Cassazione (sez. penale, sentenza n. 16459/2013) ha applicato l'art. 674 del codice penale.
Dello stesso avviso la sentenza della Cassazione Penale, emessa in data 23 giugno 2009 n° 26145, che aveva stabilito che e' reato gettare nel cortile oggetti acqua sporca e rifiuti.
In conclusione, assolutamente indecorosa e passibile di condanna risulta la condotta di chi utilizza, in ambito condominiale, il piano inferiore come 'immondezzaio'.