Il Tribunale di Gorizia si occupa, con una recente sentenza, di definire i termini della responsabilita' per custodia del condominio a fronte di un rovinosa caduta dalle scale occorsa ad una condomina a causa di una macchia oleosa presente sulle stesse.
=> Se un condomino precipita nel vano corsa dell'ascensore chi ne risponde?
I fatti di causa: una Signora in buona salute, 46 enne, si rivolgeva al tribunale Friulano chiedendo la condanna del condominio al risarcimento dei danni da lei patiti in seguito ad una caduta occorsale mentre stava scendendo le scale dello stabile.
Come accertato nella fase istruttoria, l'attrice e' una persona in buone condizioni fisiche, non portatrice di handicap, che era scivolata su uno scalino sul quale era presente una macchia scura, visibile, definita oleosa.
Il Tribunale Goriziano, inoltre, accertava che si trattava di una lunga scalinata con scalini integri e un corrimano sul lato sinistro direzione discesa. Infine, si dava atto nell'istruttoria che la danneggiata e' condomina dello stabile e che mai in precedenza si era lamentata per la scarsa visibilita' dell'immobile.
Non risultano, o almeno non sono stati provati dalle parti, incidenti analoghi occorsi in precedenza.
Una volta chiarito in modo cosa'¬ esaustivo i fatti di causa, nella parte in diritto della propria decisione il tribunale Goriziano ricorda come secondo i dettami della cassazione (decisione n. 11592 del 13 maggio 2010) 'La responsabilita' da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un alterazione della cosa che, per sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cosiddetta insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilita' e invisibilita' di tale alterazione per il soggetto che ha subito il danno'.