L'epocale riforma normativa in tema di condominio, come noto, ha affrontato il tema relativo agli animali, a fronte del quale, e nonostante qualche anno dall'entrata in vigore, permangono perplessita' .
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A cio' si aggiunga che appena un anno fa il legislatore tornava sul tema, svolta vietando la pignorabilita' degli stessi e, nella specie, il divieto ricomprende la globalita' delle esecuzioni volte al recupero coattivo delle rate condominiali inevase.
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I regolamenti dei condomini possono contenere norme che disciplinano il godimento e l'utilizzo delle proprieta' esclusive, idonee a porre limitazioni ai diritti afferenti la proprieta' . L'art. 1138 c.c., novellato dalla nota riforma, a chiare lettere statuisce che il regolamento non puo' vietare il possesso, o anche la mera detenzione, di animali domestici, sia all'interno delle singole unita' abitative che, ad ogni modo, nel pia'¹ generale contesto condominiale.
Per i regolamenti pia'¹ vetusti la situazione e' rimasta immutata, poichè la novella, che non appare finalizzata a tutelare un interesse di ordine pubblico, spiega la propria efficacia unicamente per l'avvenire.
In altre parole non e' retroattiva, quindi permane lo status quo ante per i regolamenti gia' in essere alla data dell'entrata in vigore della novella.
Cio' nonostante, la norma de qua risulta inderogabile, con la conseguenza che il divieto puo' continuare a sussistere in un regolamento di natura contrattuale, a condizione che la relativa clausola sia trascritta nei pubblici registri immobiliari, in quanto, in altro modo, non risulterebbe opponibile ad eventuali condomini subentranti.
Cio' posto, l'assemblea dei condomini resta in facolta' di deliberare talune regole da far valere ai proprietari degli animali, e concernenti l'utilizzazione di aree e servizi comuni e, pia'¹ in generale, con riguardo alla condotta da tenere nel particolare contesto condominiale.
Tutto cio' trova base normativa sul diritto, riconosciuto ad ogni condomino, di utilizzare e godere a suo piacimento dei beni comuni, col limite del pari diritto di uso e di godimento in capo agli altri.
Al di la' di quelli che sono i limiti imposti dalla normativa, non soltanto civilistica, bensa'¬ anche penale, quale, ad esempio l'art. 672 c.p. in tema di abbandono di animali, il quale si configura, ad esempio, quando il proprietario lascia incustodito l'animale, nella propria unita' immobiliare, ovvero l'art. 672 c.p., che contempla la condotta relativa al lasciare libero un animale, ovvero custodirlo senza le debite cautele, oppure affidarlo a persona inesperta e, da ultimo, l'art. 659 c.p., la cui fattispecie ricorre qualora l'animale (in primis, bensa'¬ penalmente il proprio padrone) si renda responsabile del disturbo (in modo intollerabile) al riposo delle persone, e sempre che l'abbaiare vada a pregiudicare non gia' un solo condomino, bensa'¬ un numero indeterminato di persone (in tal senso, cfr.
Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 27 settembre 2001, n. 35234, dove si esplicita che l'articolo 659 del c.p., nel sanzionare la condotta di chi suscita ovvero non impedisce strepiti di animali, presuppone che lo strepito venga realizzato proprio per mezzo delle manifestazioni sonore tipiche e connaturali all'animale, le quali assumono connotazioni di illiceita' qualora eccedano i limiti dell'ordinaria tollerabilita' e realizzino una potenziale offesa alla quiete di una collettivita' indifferenziata di persone.
Per l'effetto, con riguardo ai cani, il fatto di rilievo penale corrisponde a quello di non impedire agli animali non gia' di abbaiare, bensa'¬ di farlo in modo smodato ed in orari tali da disturbare una collettivita' indeterminata di persone, come gli abitanti dell'edificio condominiale), bisogna tener conto di una nuova prospettiva di tutela che, specie negli ultimi anni, ha apportato una maggiore, e considerevole, garanzia verso i migliori amici dell'uomo.
In particolare, il riferimento viene posto alla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, titolata 'Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali'.
Tra le numerose norme, tutte orientate alla protezione degli animali e dell'ambente, l'art. 77 ha modificato l'articolo 514, comma I, del codice di rito civile. L'art. 514 c.p.c., infatti, elenca i beni assolutamente impignorabili, in quanto fondamentali e irriducibili per la vita e la dignita' del debitore, di primaria necessita' , tra i quali: vestiti, biancheria, tavoli e sedie, posate, frigoriferi, cibo e combustibili imprescindibili per almeno un mese, libri e oggetti essenziali per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
L'elenco comprende finanche beni caratterizzati da un peculiare valore affettivo e morale,quali la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, la corrispondenza.
I successivi artt. 515 e 516 c.p.c. riguardano, piuttosto, i beni a cosiddetta impignorabilita' relativa, subordinata al ricorrere di particolari circostanze oggettive o temporali, come ad esempio, gli oggetti adibiti alla coltivazione del fondo ovvero i frutti raccolti e separati dal suolo.
Tornando agli animali, nella specie, la nuova lettera 6-bis) del succitato comma I rende impossibile pignorare, in capo al soggetto debitore, gli animali da affezione, ovvero da compagnia.
In senso analogo, la nuova lettera 6 ter del medesimo comma I, rende assolutamente impignorabili gli animali impiegati a fini terapeutici oppure di assistenza.
Per queste ultime due categorie di animali, il divieto di pignoramento vale non soltanto nei confronti del debitore, bensa'¬ anche del coniuge, dei conviventi e dei figli del debitore stesso.
Le due nuove categorie vengono concepite dal legislatore quali sotto categorie del numero 6, ovvero 'le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione'.
L'inserimento di siffatte nuove categorie all'interno del numero 6 sta ad indicare il valore affettivo agli stessi attribuito dal legislatore, al pari del valore affettivo che hanno i beni elencati al sopra riportato numero 6.
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