Il fatto. Il Condominio Beta ha adito il Tribunale di Tempio Pausania al fine di ottenere l'autorizzazione alla sospensione del servizio di fornitura di acqua presso l'immobile di proprieta' di Tizio, in quanto condo'mino moroso.
A tal fine, la compagine ricorrente ha legittimato la richiesta ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, a mente del quale: 'In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condo'mino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato'.
A sostengo della domanda, inoltre, il Condominio de quo ha documentato il debito posto in capo al condo'mino offrendo in comunicazione i dati dei consuntivi di gestione, nonchè le delibera di relativa approvazione con i relativi piani di riparto (da cui si evinceva una passivita' complessiva pari ad € 5.285,40).
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La Sentenza. Per il giudice campano il ricorso formulato e' fondato e, in quanto tale, ha provveduto al relativo accoglimento.
Intanto, il decidente ha rilevato la corretta forma dell'atto introduttivo del giudizio, attraverso il ricorso all'articolo 702 bis codice procedura civile, trattandosi di materia pienamente rientrante nei casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 50 ter codice procedura civile.
Ed invero: 'Va infatti accolta la domanda promossa dal condominio nelle forme di cui all'articolo 702 bis codice procedura civile, e tesa ad ottenere l'autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua' (in punto, e' stata richiamata la Ordinanza del Tribunale di Treviso, del 12.07.2017).