L'amministratore di condominio e' considerato, a tutti gli effetti, datore di lavoro o committente ogni qual volta affida delle opere di manutenzione a terzi su parti comuni dell'edificio gestito; egli, conseguentemente, e' tenuto sempre a verificare l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ed e', allo stesso tempo, tenuto a redigere (o a far redigere) il piano di sicurezza e coordinamento (artt. 26 e90 d.lgs. n. 81 del 2008), pena la relativa responsabilita' in caso di morte degli operai impegnati nel cantiere.
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Il fatto. All'interno di un cantiere lavoro condominale, un operaio e' deceduto a seguito della caduta dall'altezza di circa dieci metri da un lastrico solare condominiale mentre stava eseguendo lavori di manutenzione ordinaria con una smerigliatrice.
Per i giudici di merito l' amministratore condominiale, evidentemente per ottenere l'esecuzione dell'opera ad un basso costo, ha affidato i lavori di cui si tratta a due lavoratori in stato di disoccupazione.
Uno dei due operai ebbe a perdere la vita aseguito di una caduta dal terrazzo ove stava eseguendo lavori di manutenzioneordinaria; da cio' viene fatto derivare che l'evento sia causalmente riconducibile all'incarico svolto, poichè contestualizzato in un sito collocato ad una certa altezza dal suolo e quindi in condizioni di obiettivo pericolo per l'incolumita' del lavoratore (a quanto pare, nel corso del processo, non sono, invece, emersi elementi in grado di far supporre che causa della caduta sia stata una condotta abnorme del lavoratore infortunato).
All'amministratore, quale datore di lavoro committente, in casi del genere, spetta(va), ai sensi dell'art. 26 co. 3 D.L.vo n. 81/2008, l'obbligo di elaborare in fase di progettazione un documento per la valutazione dei rischi indicanti le misure adottate per eliminarli. Non avendo, in tal senso, provveduto, quest'ultimo va ritenuto responsabile.
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La Sentenza. Anche la Corte di Cassazione – con Sentenza del 02.02.2017 nr 42435 – ha confermato la responsabilita' , ai soli fini delle statuizioni civili, imputata all'amministratore del condominio in questione. I profili di colpa contestati all'amministratore attengono, in particolare, la omessa verifica dell'idoneita' tecnico-professionale del lavoratore deceduto - in relazione ai lavori commissionati ed affidategli direttamente - ed alla mancata predisposizione in fase di progettazione di un documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminarli (artt. 90, comma, 1 e comma 9, lett. a, e 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
In altri termini, cio' che si e' contestato all'amministratore di che trattasi e' la mancata verifica, in via preventiva, delle modalita' e dei mezzi di lavoro affidati in cantiere, in quanto l'incarico era stato conferito informalmente a due operai in stato di disoccupazione (per quanto potesse trattarsi di manovali esperti) e non ad un'impresa regolarmente registrata nel registro delle imprese della camera di Commercio.
=> In sede di condominio minimo, il condomino e' responsabile della morte di un operaio che lavora in nero.
Secondo i giudici di legittimita' , invero, e': “s olo suggestivo ma non probante il mancato accertamento della causa del decesso, emergendo invece chiaramente dalle sentenza di merito che la ragione della morte sta nella precipitazione dall'alto, da ben dieci metri, del lavoratore (ndr), che stava svolgendo lavori nell'interesse del condominio senza alcuna cautela antinfortunistica: infatti, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nell'esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneita' tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi scelti in relazione ai lavori affidati” (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2014).
In conclusione. L'appalto e' il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (cfr, articolo 1655 Codice civile).
Nonostante l'organizzazione dei mezzi spetti all'appaltatore, il committente, prima di affidare un incarico lavorativo, deve accertarsi che la “ditta” abbia le competenze tecniche e professionali per eseguirlo. (D.Lgs. n. 81/2008, art. 26 co. 1 lett. a).
In altri termini, l'amministratore, nella sua qualita' di committente dei lavori, e' responsabile di culpa in eligendo nel caso in cui affidi l'opera ad un'impresa che palesemente difettava delle necessarie capacita' tecniche, ovvero e' ritenuto sempre soggetto all'applicazione del generale principio del neminemlaederedi cui all'articolo 2043 Codice civile (cfr. Cass. Civ. sent. 6 agosto 2004, n. 15185; 27 maggio 2011, n. 11757 e 15 novembre 2013, n. 25758).
Ora, nella fattispecie trattata, l'amministratore e' stato ritenuto responsabile del reato ai soli effetti civili del triste evento in disamina, e, in quanto tale, e' stato condannato a rifondere il danno subito alle costituite parti civili.