Un'impresa edile che effettua lavori di ristrutturazione non puo' pretendere il pagamento delle opere nel caso in cui tali lavori non siano stati autorizzati, in tal caso infatti le opere abusive determinano la nullita' del contratto che puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice a fronte della richiesta di adempimento da parte della ditta appaltatrice.
Un'impresa edile ottiene dal Tribunale di Larino un decreto ingiuntivo che ingiunge, alla proprietaria di un appartamento in un edificio condominiale, il pagamento pro quota delle spese per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni dello stabile.
La proprietaria dell'appa
La proprietaria dell'appartamento, pero', si oppone al decreto ingiuntivo con atto di citazione deducendo l'infondatezza del credito sostenendo, inoltre, di non aver mai conferito incarico alla ditta esecutrice dei lavori, e che i lavori eseguiti da t
L'impresa edile si e' opposta sostenendo che tale verbale aveva approvato anche i lavori eseguiti e che essa sostituiva un'altra ditta originariamente scelta dai condomini per l'esecuzione dei lavori.
L'opponente al decreto ingiuntivo, inoltre, nella comparsa conclusionale ha dedotto la nullita' del contratto di appalto intercorso
In via preliminare il Tribunale, riportandosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e' onere del giudice “accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non gia' limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, solo qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonchè nel suo ammontare deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarit
=> Contratto di direzione dei lavori nullo? Nessun risarcimento e… nessun compenso!
Nel merito, invece, puntualizza la pronuncia del Tribunale di Larino n. 88 dello scorso 15 marzo, la questione attinente alla nullita' del contratto “deve essere necessariamente e preventivamente vagliata a fronte della domanda dell'appaltatore diretta ad ottenere l'esecuzione da parte della committente della sua obbligazione di pagamento, pro quota, del prezzo delle opere eseguite …”.
A tal riguardo il Tribunale molisano si riporta ad
Nel merito, invece, puntualizza la pronuncia del Tribunale di Larino n. 88 dello scorso 15 marzo, la questione attinente alla nullita' del contratto “deve essere nec
A tal riguardo il Tribunale molisano si riporta ad un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita' secondo cui “il principio della rilevazione d'ufficio opera nel caso in cui la parte chieda l'adempimento, rappresentando in questo caso la validita' del contratto un elemento costitutivo della domanda” (Cass. 9395/2011; Cass. 27088/2007; Cass. Sez. Un., 21095/2004).<
In pratica, osserva la decisione in commento riportandosi ad un orientamento consolidato, il giudice ha il potere di dichiarare di propria iniziativa la nullita' del contratto anche a prescindere dall'attivita' assertiva delle parti, e tale assunto trova fondamento nel principio di legalita' dato che la previsione della nullita' contrattuale “esprime la sanzione dell'ordinamento verso un assetto n
A fronte di tale percorso logico-giuridico, la sentenza dopo essersi soffermata sul potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullita' del contratto d'appalto dal quale discende la pretesa creditoria della ditta appaltatrice, ha affrontato il tema dei lavori realizzati dall'impresa edile senza alcun titolo autorizzativo.
(In tema di concessione in sanatoria per beni sottoposti a vincolo storico vedasi: Concessione edilizia in sanatoria per beni sottoposti a vincolo storico artistico: non e' concedibile senza il parere dell'autorita' preposta)
(In tema di concessione in sanatoria per beni sottoposti a vincolo storico vedasi: Concessione edilizia in sanatoria per beni sottoposti a vincolo storico artistico: non e' concedibile senza il parere dell'autorita'
I lavori eseguiti all'edificio condominiale, peraltro di rilevanza storica, osserva il Tribunale sono stati eseguiti in palese violazione delle norme di legge in quanto poichè realizzati in data successiva all'entrata in vigore del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) gli stessi erano soggetti a DIA (denuncia di inizio attivita' ) c
(in tema di opere abusive e demolizione da parte del Comune si segnala: Opere abusive senza permesso di costruire. Il Comune puo' direttamente avviare l'iter di demolizione)
E' evidente, quindi, che una volta accertata la natura abusiva delle opere eseguite dall'impresa edile ne discende la nullita' del contratto di appalto intercorso fra le parti ai sensi degli articoli 1346 e 1418 c.c. per violazione delle norme imperative in materia di urbanistica e che una volta accertata la natura abusiva delle opere eseguite dall'impresa edile ne discende la nullita' del contratto di appalto intercorso fra le parti ai sensi degli articoli 1346 e 1418 c.c. per violazione delle norme
Pertanto se il contratto e' nullo l'impresa edile non ha alcun titolo per chiedere il pagamento del corrispettivo delle opere realizzate alla proprietaria di uno degli appartamenti.
A fronte di tale ragionamento la sentenza si conclude con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e con la condanna dell'impresa edile alle spese di lite.
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A fronte di tale ragionamento la sentenza si conclude con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e con la condanna dell'impresa edile alle spese di lite.
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