Le spese sostenute per la riqualificazione energetica sono detraibili al 65% anche se il fabbricato è locato dall'impresa a terzi. Si consolida ulteriormente l'orientamento dei giudici tributari sulle interpretazioni restrittive dell'Agenzia delle Entrate in materia.
Il principio delle detraibilità delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà delle imprese ma locati a terzi lo ha ribadito questa volta la Commissione Tributaria Regionale lombarda, sezione staccata di Brescia, nella sentenza n. 269e del 15 giugno 2015 (presidente Sacchi, relatore Biancospino).
In precedenza l'orientamento contrario dell'Agenzia delle Entrate espresso con la Risoluzione n. 340/E del 2008 era stato sconfessato dalla Commissioni Tributarie Provinciali di Lecco (sentenza n. 54/2013), Varese (94/2013) e Como (109/2012) e da ultimo dalla stessa Commissione Regionale lombarda nella sentenza n. 2549 del 18 maggio 2015.
Questa la vicenda sottoposta al vaglio dei giudici bresciani. L'agenzia delle Entrate aveva negato un'impresa la fruibilità del bonus per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti su immobili di proprietà sul rilievo che gli stessi erano stato locati a terzi e non potevano essere considerati “strumentali” all'esercizio dell'attività ancorché accatastati come A/10 (uffici). Secondo l'Amministrazione finanziaria che richiamava quanto a suo tempo sostenuto nella R.M. 340/E/2008 gli immobili oggetto di lavori di riqualificazione energetica non venivano direttamente utilizzati nell'attività dell'impresa e, dunque, non potevano essere considerati “strumentali”.
I giudici bresciani, invece, hanno nuovamente respinto la posizione dell'Agenzia delle Entrate affermando che la limitazione della fruibilità dell'ecobonus per le imprese non ha alcun fondamento giuridico in quanto <<non si trova né nella legge né nella normativa di attuazione, ed è frutto di un'interpretazione arbitraria dell'Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo>>. In effetti, né la norma istitutiva dell'agevolazione (art. 1, commi 244-349, legge n. 244/2007) e né tantomeno le successive disposizioni di attuazione della stessa (D.M. 19 febbraio 2007) introducono limitazioni alla fruibilità del bonus per le imprese che non utilizzano direttamente gli immobili riqualificati.
Peraltro, l'orientamento restrittivo dell'Amministrazione finanziaria sembrerebbe contrastare con la stessa finalità della norma che è la promozione del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, apparendo più che altro “ispirato” dalle regole generali di deducibilità dei componenti negativi dettate dal Tuir ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Anche l'ANCE in passato aveva già segnalato la non conformità al dettato normativo dell'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria con le risoluzioni n. 303 del 15 luglio 208 e 340 del successivo 1° agosto giacché la norma agevolatrice, diretta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (tra cui anche quelli che svolgono attività edile), non pone per questi alcun vincolo non solo sulla tipologia e sulla classamento catastale degli immobili posseduti ma neanche con riguardo alla classificazione nel bilancio d'esercizio degli stessi che possono essere iscritti tanto tra le immobilizzazioni materiali e tanto tra i “beni merce” destinati alla commercializzazione.
Se la finalità della norma agevolatrice inserita nella Legge Finanziaria 2007 nel quadro delle misure di politica energetica ed ambientale risiede nella promozione del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici (e del contenimento dei consumi) non si intravede alcuna valida ragione per escludere dal bonus per l'efficientamento energetico i beni locati dalle imprese e riconoscerlo, invece, sia al locatore che al locatario per i fabbricati locati tra privati.
E' auspicabile, quindi, un intervento del legislatore in materia volto a chiarire definitivamente la portata delle agevolazioni in parola tenuto conto della proroga delle stesse a tutto il 2016 annunciato nella Legge di Stabilità.
=> Ecco perchè non possono essere sanate le violazione dei computi volumetrici in un edificio