Incorre nell'insufficienza motivazionale (censurabile in sede di legittimità) la sentenza della Commissione tributaria che non esplicita congruamente le ragioni del nuovo classamento.
Lo hanno stabilito i Giudici di legittimità, con sentenza n. 12024 del 10 giugno 2015, che ha cassato la sentenza della CTR Toscana n. 135/1/11 (depositata l'1.4.2011) che aveva ritenuto corretto il classamento di tre unità immobiliari in un'unica abitazione (A/2 classe 3) sulla base di affermazioni generiche e a dir poco “astratte”.
Questa la vicenda. Due coniugi (in regime di separazione dei beni) avevano presentato tre distinte denunce di variazione su altrettanti immobili di proprietà chiedendo (con procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701/1994) l'attribuzione della categoria A/2, classe 3. Tuttavia l'Ufficio, dopo aver effettuato il sopralluogo, ritenendo che nella specie si trattasse di un'unica abitazione attribuì a tutte le particelle la categoria A/1, classe 1 (abitazioni di tipo signorile). A seguito della realizzazione di una piscina fu poi proposta dai due coniugi, soltanto per una delle tre proprietà, la categoria A/7, classe 3.
I contribuenti proposero ricorso alla CTP di Siena che, dopo aver disposto una perizia, lo rigettava ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio. La Commissione Tributaria Regionale Toscana successivamente adita dai due coniugi riformava, con sentenza n. 135/1/11, quella dei giudici di prime cure confermando che i beni costituivano una unica abitazione cui doveva essere attribuito il classamento A/2, classe 3.
Ricorreva quindi per Cassazione l'Agenzia del territorio che lamentava, tra l'altro, l'insufficienza di motivazione della sentenza della CTR la quale non dava conto <<né dell'esistenza di unità comparabili censite in fogli di mappa adiacenti a quello su cui insistono le unità immobiliari in discorso, né delle diverse conclusioni del CTU, secondo cui l'immobile presentava “finiture interne ed esterne superiori alla media”>>.
I Giudici di legittimità, accogliendo il ricorso proposto dall'Agenzia, hanno cassato la sentenza della CTR con rinvio affermando l'insufficienza di motivazione nella parte in cui aveva ritenuto di classare l'immobile in categoria A/2 classe 3 sull'affermazione generica “considerate altresì le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'intero immobile”, ritenuta così <<astratta, da essere idonea a sorreggere, in tesi, qualsivoglia classamento>>. Non solo, secondo i Giudici della Suprema Corte l'insufficienza motivazionale della sentenza della Commissione Regionale impugnata poteva essere colta anche nell'aver <<escluso la congruenza della categoria attribuita dall'Ufficio, piuttosto che in riferimento alle unità tipo, sulla scorta di un elemento negativo – assenza di beni censiti nella medesima categoria nell'ambito del comprensorio delimitato dal foglio di mappa di riferimento – che non è previsto dalla legge>>.
Insomma, secondo i giudici di piazza Cavour un nuovo classamento non può essere sorretto né da richiami generici ad astratte “caratteristiche tipologiche e costruttive” dell'immobile e né dall'assenza di beni censiti nella medesima categoria nel foglio di mappa di riferimento.
Spetterà ora alla CTR Toscana procedere ad un nuovo esame della questione che non potrà prescindere da un più esaustivo esame degli elementi che hanno indotto l'Ufficio ad attribuire il nuovo classamento all'immobile.
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