Cosa succede se la compagnia del gas omette di fatturare periodicamente i consumi e l'utente si trova a pagare somme ingenti?
In tale contesto si colloca una sentenza del Giudice di Pace secondo che ha accertato il diritto del consumatore a ricevere le fatture bimestrali che attestano i consumi disponendo che, in caso di omissione, scatta il diritto all'indennizzo automatico, poichè il consumatore non puo' essere esposto ad esborsi ingenti per la copertura dei consumi di gas per utenza do
Inoltre la mancata emissione delle fatture non puo' essere giustificata dal fatto di non aver ricevuto i dati da parte del distributore visto che la compagnia erogatrice stessa puo' desumere i consumi degli utenti ricorrendo alla stima dei loro consumi medi, salvo conguaglio finale, oppure utilizzando i dati forniti dagli utenti attraverso l'autolettura (Giudice di Pace di Gaeta, 18.11.2015).
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Il fatto. Un utente cita in giudizio la compagnia che somministra il gas esponendo di aver subito un notevole disservizio a causa della mancata fattu
Il fatto. Un utente cita in giudizio la compagnia che somministra il gas esponendo di aver subito un notevole disservizio a causa della mancata fatturazione dei consumi, precisando di essere clie
Precisa il consumatore che a fronte di tale situazione aveva pia'¹ volte provveduto ad informare la compagnia, che a sua volta aveva comunicato che si erano verificate delle anomalie tecniche nella fatturazione e che presto avrebbe provveduto a risolvere tale disservizio.
Tuttavia la compagnia non ha adottato alcuna misura per risolvere tale disservizio e la situazione e' rimasta immutata fino a luglio 2013, tanto che l'utente e' stato costretto ad intraprendere l'azione giudiziaria.
La sentenza del Giudice di Pace. Il Giudice di Pace di Gaeta ha ritenuto piena
Tuttavia la compagnia non ha adottato alcuna misura per risolvere tale disservizio e la situazione e' rimasta immutata fino a luglio 2013, tanto che l'utente e' stato costretto ad intraprendere l'azione giudiziaria.
La sentenza del Giudice di Pace.
La sentenza del Giudice di Pace. Il Giudice di Pace di Gaeta ha ritenuto pienamente fondata la domanda attorea, chiarendo gli obblighi che sorgono dal contratto di somministrazione di gas sofferman
In particolare rileva la sentenza del Giudice di pace laziale che l'Autorita' garante per l'energia ed il gas con deliberazione n. 196 dell'8 novembre 2010 ha sospeso alcune previsioni del Codice di condotta commerciale, ed in particolare quelle previste dall'articolo 14, primo comma, e dall'art. 11, comma 11, lett. g) relativo all'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicita' di emissione delle fatture, non imponendo la periodicita' della fatturazione, come e' avvenuto invece con altre deliberazioni adottate nel 2001 (Delib. n. 229/2001), ma ha invece - Dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione,
- O in mancanza dei precedenti facendo ricorso ai dati comunicati dal cliente a mezzo di autolettura,
- Ed in subordine facendo ricorso ai consumi stimati secondo i consumi storici del cliente finale.
In pratica, puntualizza la sentenza in commento, la mancata messa a disposizione dei dati da parte dell'impresa di distribuzione alla compagnia che somministra il gas non costituisce per quest'ultima un motivo ostativo al rispetto della periodicita' della fatturazione. (In tema di bollette inviate in ritardo ed obbligo di fatturazione vedasi:
- O in mancanza dei precedenti facendo ricorso ai dati comunicati dal cliente a mezzo di autolettura,
- Ed in subordine facendo ricorso ai consumi stimati secondo i consumi storici del cliente finale.
- O in mancanza dei precedenti facendo ricorso ai dati com
- Ed in subordine facendo ricorso ai consumi stimati secondo i consumi storici del cliente finale.
In pratica, puntualizza la sentenza in commento, la mancata messa a disposizione dei dati da
In pratica, quindi, tenendo conto di quanto disposto nella deliberazione dell'Autorita' garante per l'energia ed il gas, a prescindere dalla disponibilita' dei dati che l'impresa di distribuzione dovrebbe fornire, grava sul somministrante l'obbligo di rispettare la clausola che stabilisce la periodicita' di fatturazione prevista dal contratto di somministrazione e di sopportare, quindi, il rischio connesso all'esercizio di tale attivita' .
La sentenza, pertanto, applicando il principi
La sentenza, pertanto, applicando il principi sanciti dall'Autorita' garante per l'energia ed il gas, ha condannato la compagnia del gas per inesatto adempimento contrattuale obbligandola a pagare all'attore l'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicita' di fatturazione pari a 20 euro per ogni fattura non emessa.
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=> ENI. Gravi errori in materia di fatturazione. Obbligo di risarcimento per gli utenti
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