Ancora una volta il giudice amministrativo affronta il tema dei cosiddetti volumi tecnici ossia quei vani che, per le loro caratteristiche, non possono essere adibiti per fini abitativi poichè destinati all'alloggio di impianti, o all'isolamento termico, ecc.
La questione analizzata e' la seguente: cosa succede se dopo il rilascio di un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un immobile, il Comune verifica che l'originario sottotetto (vano tecnico) e' diventato in realta' una mansarda adibita ad uso abitativo?
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La vicenda. Il proprietario di un immobile, intenzionato alla sua demolizione e ricostruzione, presenta al Comune istanza per ottenere permesso di costruire.Dopo aver rilasciato il permesso di costruire, tramite silenzio-assenso, il Comune pero' provvede alla sua revoca dopo aver accertato che, contrariamente alle opere autorizzate, al posto di un sottotetto con funzione isolante e' stato realizzata una mansarda abitabile.
Il titolare della concessione edilizia impugna la revoca del titolo edilizio, ribadendo che il sottotetto ha un'altezza di mt 2.35 e pertanto non puo' essere considerato vano abitabile poichè, per essere considerato tale, dovrebbe avere un'altezza di almeno mt 2.70, insistendo con il ribadire che tale spazio sara' integralmente utilizzato per la collocazione di impianti tecnologici di conseguenza deve essere escluso dal calcolo della cubatura complessiva.
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La sentenza. I giudici della seconda sezione del Tar Calabria hanno respinto il ricorso confermando la piena legittimita' della revoca del permesso di costruire rilasciato in seguito alla formazione del silenzio assenso da parte del Comune.(TAR Calabria, II sez., 24.1.2018, n. 202)
La sentenza, dopo aver constatato la legittima formazione del silenzio-assenso, affronta il tema delle peculiarita' che caratterizzano un vano come 'vano tecnico'. A tal riguardo ha dettagliatamente stabilito che 'non puo' certamente essere trattato come volume tecnico un piano di copertura, impropriamente definito come sottotetto, ma costituente in realta' una mansarda, in quanto lo stesso si caratterizza per una rilevante altezza media interna (ben superiore a quella sufficiente a svolgere una mera funzione isolante dal punto di vista termico), nonchè per un notevole ingombro complessivo, incidente in modo significativo sui luoghi esterni'.
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Dopo aver effettuato tale precisazione il Tar ribadisce la piena legittimita' della revoca della concessione edilizia da parte del Comune malgrado il ricorrente abbia sostenuto fermamente che la non abitabilita' del sottotetto era da riscontrare anche nella chiusura di porte di ingresso e di altre aperture.
In realta' , dall'accertamento effettuato dall'ente tale circostanza corrisponde solo parzialmente al vero, in quanto se e' vero che il sottotetto-mansarda era privo di aperture e di porte di accesso, e' altrettanto vero che vi era una scala interna che collocava lo stesso all'abitazione.
Il Tar, quindi, riportandosi ad un principio ampliamente consolidato in giurisprudenza evidenzia che possono considerarsi volumi tecnici non rilevanti ai fini del calcolo complessivo della volumetria di un immobile ''¦solo quelli destinati agli impianti, necessari per l'utilizzo dell'abitazione, i quali non possono essere ubicati al suo interno' (Consiglio di Stato, sez. VI, 17.6.2014 n. 3038; Cass. civ. sez. II, 3.2.2011 n. 2566; Tar Campania, Salerno, 3.8.2006 n. 1119; TAR Campania, Napoli, 3.2.2006 n. 1506).
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Orbene questo in altri termini vuol dire che in assenza di evidenze progettuali o difensive il Comune ha legittimamente revocato il permesso di costruire dopo aver appurato che, nelle opere da realizzare, l'originario vano tecnico da adibire a sottotetto con funzione isolante, in realta' sarebbe diventato una mansarda da adibire ad uso abitativo.
Tar-Calabria-sentenze-202-2018.pdf