Anche se il rendiconto è stato allegato alla lettera di convocazione della assemblea, non è sufficiente affinché la ripartizione si possa intendere approvata e sia in grado di costituire 'titolo di credito' a favore del condominio.
La norma e i principi. L'articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile stabilisce che: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo […]”.
Il disposto condiziona l'emissione del provvedimento monitorio all'esistenza di uno stato di ripartizione, ritualmente approvato dall'assemblea.
Il caso. Un Condomino della Valle d'Aosta richiedeva e otteneva un Decreto ingiuntivo nei confronti di un condòmino –moroso - in base alla previsione di cui all'art. 63 disp. att. c.c., allegando al ricorso monitorio i rendiconti ordinario e straordinario oltre i verbali assembleari contenenti, rispettivamente, le delibere di approvazione.
Il citato “moroso” impugnava il Decreto, affermando che lo stesso era stato illegittimamente emesso.
Tra i tanti motivi di gravame sollevati - per quel che ci è dato qui interessare - vi era quello afferente la mancata sussistenza delle condizioni prescritte dall'articolo 63 delle disp. att c.c.., siccome le delibere assembleari prodotte in giudizio, dal condominio opposto, non disponevano l'approvazione di alcuno stato di ripartizione delle spese.
La Sentenza. Il Giudice del gravame, accoglie l'opposizione formulata da parte del condòmino ingiunto: aderendo ad una interpretazione rigida e testuale del disposto normativo in commento in relazione agli atti prodotti in seno alla“causa” trattata.
Il decreto ingiuntivo – riferisce il Decidente - veniva richiesto sulla base della delibera del condominio assunta in data 6.1.2011, con cui l'assemblea approvava le spese della gestione ordinaria 2010/11; nonché della delibera assunta in data 02.01.10 con cui si approvava il rendiconto delle spese condominiali, relative all'esercizio consuntivo straordinario 2010, denominato “rifacimento del piazzale”.
Ora, l'assemblea del 02.01.10 al punto 3 intitolato 'discussione ed eventuale approvazione consuntivo rifacimento piazzale' (spese straordinarie) deliberava precisamente quanto segue: 'si approva il consuntivo rifacimento piazzale'.
Allo stesso modo l'assemblea del 06.01.12 al punto 1 intitolato 'discussione ed eventuale approvazione consuntivo es. 2010/11' deliberava segnatamente quanto appresso: 'l'assemblea approva il consuntivo dell'esercizio 2010/11 all'unanimità'.
In entrambi i casi - conviene il Tribunale - non è presente alcuna statuizione in punto di approvazione del piano di ripartizione delle spese rendicontate, sia a titolo ordinario che straordinario.
Di contro – sempre,secondo il giudicante - non può riconoscersi alcuna valenza all'avviso di convocazione assembleare e a quanto ivi allegato, anche laddove consti di documento segnato come“piano di riparto della spesa”.
In altri termini, sebbene in allegato alla lettera di convocazione delle assemblee in commento fossero stati inviati il rendiconto consuntivo per le spese e relativa ripartizione, tutto ciò – secondo il Giudice adito - non è sufficiente affinché la ripartizione si possa intendere approvata e sia in grado di costituire 'titolo di credito' a favore del condominio (C. Cass. S.U. 4421/07; 2387/03; 10427/00) per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., in quanto ciò necessita di espressa delibera di approvazione della ripartizione (C. Cass. 4951/07, 20484/04; 761/02; 11515/99).
In conclusione. Desumiamo da quanto sopra che l'approvazione assembleare di un rendiconto condominiale non può ritenersi comprensiva del piano di riparto delle spese tra condòmini, ove tale contabilità non faccia parte dello stesso documento (quest'ultimo assunto lo aggiungiamo noi).
Non è dato però conoscere – avendo solo esaminato testualmente il provvedimento in commento – quali siano stati tutti i documenti offerti in comunicazione dal Condominio opposto nel procedimento in esame.
Ci prendiamo la libertà però di muovere un appunto, rappresentando che la produzione in giudizio delle ricevute condominiali e del piano di riparto mensile delle somme(quest'ultimo, a sua volta, accompagnato dalle fatture oggetto di ripartizione), costituiscono atti in sè sufficienti a salvaguardare la pretesa economica del condominio, anche quando non sia assistita da contabilità approvata dall'assemblea del condominio.