La Corte di Cassazione, ha stabilito che l'errore sulla generalita' del destinatario e' causa di nullita' della notificazione solo nel caso in cui sia in grado di determinare incertezza assoluta sulla persona alla quale la notificazione e' diretta.
Un condominio citava in giudizio una inquilina chiedendo che venisse disposta la cessazione di ogni comportamento dal quale derivavano immissioni di odori oltre la normale soglia di tollerabilita' . Il giudice di pace, dopo aver dichiarato la contumacia della convenuta accoglieva le richieste del condominio condannandola alle spese di lite. La convenuta si rivolgeva al giudice di secondo grado chiedendo che venisse dichiarata la nullita' del giudizio e della sentenza di primo grado per inesistenza o nullita' della notifica effettuata con le modalita' previste dall'art. 140 del c.p.c..
A tal proposito sosteneva l'inquilina che, dopo aver ricevuto l'avviso di notifica dell'atto giudiziario, si era recata all'ufficio postale ove l'addetto allo sportello non le aveva consegnato il plico contenente l'atto di citazione poichè il destinatario della cartolina era persona che aveva un nome diverso rispetto a quella che ne chiedeva la consegna.
Nel giudizio di secondo grado l'appellante sosteneva di non aver potuto esercitare il suo diritto di difesa e di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di un procedimento solo al momento della notifica della sentenza di primo grado.
Il tribunale, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenz
Il tribunale, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza impugnata rigettando il gravame e precisando che l'inesatta indicazione del nome della destinataria, contenuta nella sola raccomandata informativa ex art. 140 cpc, non aveva inciso in alcun modo sulla validita' della notificazione dell'atto di citazione.
L'inquilina ricorre in Cassazione sostenendo che il Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, aveva ritenuto erroneamente valida la notifica benchè nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa fosse indicato un nome diverso rispetto al suo.
La Cassazione ha precisato che l'articolo 140 del cpc prevede per la notifica di un atto il compimento di tre formalita' :
Tale norma e' stata dichiarata incostituzionale e per effetto di tale pronuncia la notificazione ex art. 140 cpc si perfeziona, per il destinatario, al momento della notifica della raccomandata informativa. (Corte Cost. sent. n. 3/2010).
Osserva la Cassazione che nel caso di specie l'errore nell'indicazione del nome della destinataria riguarda solo la raccomandata informativa, mentre non vi e' alcun errore sugli atti del procedimento notificatorio ex art. 140 cpc.
Precisa la Cassazione: l'errore sulle generalita' del destinatario di un atto e' causa di nullita' della notificazione
Osserva la Cassazione che nel caso di specie l'errore nell'indicazione del nome della destinataria riguarda solo la raccomandata informativa, mentre non vi e' alcun errore sugli atti del procedimento notificatorio ex art. 140 cpc.
Precisa la Cassazione: l'errore sulle generalita' del destinatario di un atto e' causa di nullita' della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione e' diretta. ( Cass. 22.1.2004 n. 1079; Cass. 8.10.2001 n. 12325; Cass. 19.3.2014 n. 6352)
Nel caso di specie la Cassazione, precisa che: la ricorrente ha dato atto nel ricorso che dell'inesistenza, nel suo condominio, di altri condomini con un cognome simile al suo pertanto 'deve ritenersi che l'errata indicazione, nella raccomandata informativa, del nome di battesimo della destinataria non era tale da rendere impossibile alla convenuta di rendersi conto di essere l'effettiva destinataria della notifica'.
Inoltre, il fatto di sostenere che l'addetto allo sportello abbia cancellato il timbro della notifica accortosi dell'errore del nome, e' apparso alla Corte poco plausibile anche perchè nella prassi tali operatori prima chiedono la generalita' del soggetto e poi procedono alla notifica.
Appare invece molto pia'¹ plausibile che la destinataria, accortasi dell'errore, abbia chiesto all'addetto di sportello di cancellare la propria sottoscrizione ed il timbro.
In base a tali valutazioni la Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo che detto errore materiale non abbia inciso sulla ritualita' della notificazione, di conseguenza l'atto deve considerarsi pervenuto alla destinataria e non si ipotizza, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa.
=> Avviso di convocazione dell'assemblea in caso di assenza del condomino.