Il costruttore che vende un immobile privo dell'allacciamento alla rete del gas, del cancello elettrico e senza aver effettuato la stesura dell'asfalto sul vialetto e' tenuto a corrispondere l'importo necessario al completamento di tali opere, oppure deve risarcire i disagi in capo all'acquirente che trasferisce per tale motivo la propria abitazione?
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=> L'immobile e' costruito con «materiale scadente». Il costruttore e' responsabile dei «gravi difetti».
La vicenda. Volendo semplificare al massimo l'intricata vicenda processuale, l'acquirente di un immobile cita l'impresa costruttrice lamentando la presenza di vizi quali il mancato collegamento alla rete del gas, l'omessa installazione del cancello elettrico easfaltaturadella stradina privata che consente l'immissione nel complesso residenziale.
Sennonchè, nel corso del giudizio l'acquirente decide di venderea terzi l'immobile oggetto del contendere e di trasferirsi e, per l'effetto, modifica l'originaria domanda estendendo la pretesa di risarcimento anche ai disagi connessi al cambio della propria abitazione.
L'impresa costruttrice - societa' a responsabilita' limitata - e' invece messa in liquidazione e successivamente cancellata dal registro dell'imprese; il giudizioviene quindi interrotto e in seguito proseguito nei confronti dei due soci persone fisiche.
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