L'Iva sul compenso del professionista e' ricompresa tra le spese procedurali che il soccombente e' tenuto a rimborsare, anche se la parte vincitrice possa portare in detrazione l'imposta. La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale formulato da un Condominio, mentre la Corte di appello aveva escluso il rimborso Iva dalle spese liquidate in favore dello stesso, in quanto ritenuto “soggetto IVA”.
La massima (non ufficiale). L'IVA afferente la parcella dell'avvocato appartiene alla categoria delle spese procedurali che il soccombente deve rimborsare alla parte vincitrice, pure se quest'ultima possa in seguito, contabilmente, portarla in detrazione.
La vicenda. Il Tribunale respingeva l'impugnativa proposta da un condomino avverso la deliberazione adottata da un Condominio. La Corte d'appello confermava la decisione e l'uomo ricorreva in Piazza Cavour, dove il Condominio ricorreva incidentalmente.
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La decisione della Cassazione. Il ricorso promosso in via principale viene rigettato, mentre e' accolto il ricorso incidentale, cassando sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito.
In particolare, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la II Sezione Civile ha stabilito che al Condominio resistente spetta l'IVA sulle spese liquidate dal giudice di seconde cure nella sentenza appellata.
La II Sezione civile ha inoltre condannato la parte ricorrente alla refusione, alla controparte, delle spese relative alla controversia.
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La questione. Il Condominio, per il tramite del ricorso, formulato in via incidentale, lamentava l'esclusione, nella sentenza d'appello impugnata, del rimborso IVA relativo alle spese processuali liquidate dalla Corte territoriale in favore del Condominio, considerato “soggetto IVA”.
La Cassazione rammenta che tra le spese procedurali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, costituendo tale imposta una voce di tipo accessorio, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa tecnica in giudizio.
L'eventualita' che la parte vittoriosa, per la propria qualita' personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta al proprio legale, per la medesima Corte di legittimita' , non incide su tale condanna posta in capo alla soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione.
Cio' in quanto la condanna al pagamento dell'IVA, in aggiunta ad una certa somma dovuta dal soccombente a titolo di rimborso delle competenze professionali, deve intendersi, in ogni caso, sottoposta alla condizione dell'effettiva doverosita' di tale prestazione aggiuntiva, ovvero qualora dovuta.
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I precedenti. Tra le pronunce in tal senso, la Corte di Cassazione, Sezione III civile, nella Sentenza 19 febbraio 2014, n. 3968, statuiva che la parte soccombente e' tenuta a corrispondere, al vincitore, pure le somme che questo deve pagare al difensore a titolo di IVA, e non risulta neppure influente la circostanza che il soggetto vittorioso possa detrarla.
Si evidenzia, inoltre, che in epoca pia'¹ remota, la medesima Corte, Sezione II civile, nella Sentenza 23 gennaio 2007, n. 1406, individuava il principio in conformita' del quale tra le spese procedurali che il soccombente e' tenuto a rimborsare alla parte vincitrice, doveva finanche ricomprendersi l'ammontare dovuto da quest'ultima al proprio legale a titolo di IVA. Pia'¹ in dettaglio, nello stesso risalente pronunciamento, si evinceva che il suesposto principio non risultasse tenuto a subire deroghe, in sede di provvedimento di condanna alle spese, in relazione alla circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualita' personale, potesse portare in detrazione la somma.
Veniva infatti precisato che l'obbligazione in questione non trovava la fonte nel rapporto tributario bensa'¬, ed in modo esclusivo, nel disposto di cui all'articolo 91 del codice di rito civile.
Nella medesima occasione veniva altresa'¬ chiarito che siffatta deducibilita' rilevava, unicamente, in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA, in aggiunta alla somma dovuta dal soccombente a titolo di rimborso dei compensi professionali, deve intendersi, in ogni caso, subordinata alla condizione dell'effettiva doverosita' di siffatta prestazione aggiuntiva.
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L'orientamento opposto. In ulteriori occasioni (Corte di Cassazione, Sentenza 1 aprile 1995, n. 4843) il giudice di legittimita' ha affermato il principio opposto, ovvero che l'imposta in questione risulta gia' ricompresa tra le spese procedurali dovute dal soccombente al vincitore, che quest'ultimo assuma di aver versato al proprio difensore, soltanto qualora non sia autorizzato a portare l'imposta in detrazione.
Pertanto, in conformita' all'esposto principio, la Suprema Corte ha provveduto a cassare le pronunce, nella specie impugnate sul punto, le quali avevano disposto la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio, oltre IVA, senza compiere accertamento alcuno in ordine la possibilita' , in capo alla parte vittoriosa, di portare in detrazione l'imposta.
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