Il Sindaco non può ordinare al proprietario dei cani di spostarli dal confine se infastidiscono i vicini, né di installare barriere isolanti per attutire i latrati.
A sancirlo è la prima sezione del TAR Puglia, sezione di Lecce, con la sentenza n. 2684/2015, depositata il 10 settembre 2015. Accolto il ricorso del proprietario dei cani contro l'ordinanza del Comune che gli imponeva di spostare i cani dal confine del vicino di casa perché troppo rumorosi. Le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate dal sindaco per tutelare la collettività in situazioni eccezionali di pericolo, e non anche per regolare controversie tra privati.
I fatti – Con ordinanza urgente il Sindaco intimava al ricorrente di provvedere entro dieci giorni allo spostamento dei cani di sua proprietà in modo da impedire loro l'accesso all'area a ridosso dell'abitazione della vicina di casa, nonché di installare al confine con la proprietà della stessa, una barriera idonea ad attutire i rumori procurati dall'abbaiare dei cani.
Il proprietario impugnava l'ordinanza sindacale lamentando, in particolare, l'illegittima utilizzazione da parte del sindaco del potere straordinaria di adottare ordinanza contingibili e urgenti, previsto dall'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
Quando il sindaco può adottare ordinanza contingibili e urgenti? Nell'accogliere il ricorso, i tribunale amministrativo ricorda che il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità e per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico. Tali presupposti non ricorrono, dunque, laddove il Sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.
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Il sindaco deve tutelare l'intera collettività e non regolare controversia fra privati. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata è stata adottata dal Sindaco sul presupposto della presenza di due cani all'interno di una proprietà privata a cagione del loro abbaiare nelle vicinanze di una proprietà privata “quando gli stessi si rendevano conto della presenza di estranei”.
Per i giudici appare evidente che la stessa non è stata adottata al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica, bensì il disturbo di un vicino, peraltro accertato solo ove si verifichi la presenza di estranei, e quindi una circostanza non rientrante nella eccezionalità e imprevedibilità, dato che è piuttosto normale che i cani abbaino in presenza di estranei. Sono altre i rimedi apprestati dall'ordinamento per fare cessare le (presunte) molestie dei cani; bisogna insomma rivolgersi al giudice civile.
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