Le spese per interventi sui balconi devono esser poste a carico dei proprietari degli stessi e non attribuite ai condomini secondo le tabelle millesimali. L'assemblea che adotta una decisione in quest'ultimo senso da' luogo ad una deliberazione nulla, in quanto esorbita dai propri poteri e determina un'attrazione alla proprieta' comune di beni (i balconi) che sono di pertinenza individuale.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 20887 del 7 novembre 2017, che ha dichiarato nulla la delibera che aveva suddiviso tra tutti i condomini le spese per lavori di manutenzione dei balconi (frontalini, parapetti e sottobalconi).
Si tratta, infatti, di spese che competono ai soli proprietari delle unita' immobiliari munite di balconi.
=> Come ripartire le spese delle parti esterne dei balconi
Per il condominio, la delibera era corretta, perchè riguardava lavori di manutenzione e ricostruzione della facciata dell'edificio condominiale (che e' un bene comune) e solo parzialmente i balconi.
Ma per il giudice capitolino la questione e' irrilevante: “il fatto che vi siano altre spese da sostenere in relazione agli interventi conservativi, non concernenti i balconi e da ripartire secondo le tabelle millesimali, ha un'incidenza solo quantitativa sul riparto e non ha alcuna influenza sui criteri adottati, che vanno valutati singolarmente in relazione alle spese cui si riferiscono”.
Citando la Cassazione, il tribunale ricorda che “i balconi (aggettanti) di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, nè essendo destinati all'uso o al servizio di esso.
Tuttavia, il rivestimento del parapetto e dellasoletta possono essere beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica, divenendo cosa'¬ elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata” (Cass. civ. 14576/2004).
Nel caso di specie, pero', i balconi non assolvono ad alcuna funzione estetica su decoro e/o assetto architettonico dello stabile. Si legge infatti nella sentenza: “l'edificio ha caratteristiche estetiche piuttosto dozzinali e i balconi, privi di qualsiasi fregio o decorazione e neppure omogenei nell'aspetto, sembrano inseriti nella facciata in modo caotico e disorganico. Non ci e' alcuna continuita' lineare tra fasce marcapiano (inesistenti) e frontalini, che – se sussistente – potrebbe far supporre una volonta' progettuale di rendere in un insieme unitario i ritmi scanditi dal balconi con gli altri elementi orizzontali della facciata e di non considerare, quindi, i balconi stessi come entita' autonome ed isolate del contesto architettonico della facciata”.
Insomma, secondo il tribunale non ricorrono i presupposti “estetici” per ricondurre i lavori ai balconi al “decoro architettonico”. Tali spese, dunque, fanno carico ai soliproprietari dei balconi stessi. Ed e' irrilevante, come detto, che, nella fattispecie, gli interventi da eseguire riguardino solo parzialmente frontalini e sottobalconi, concernendo prevalentemente la facciata dell'edificio.
Avv. Giuseppe Nuzzo – giu.nuzzo@alice.it
Trib._Roma_7_novembre_2017__n._20887.pdf