Se Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) sbaglia, e' possibile per la parte danneggiata pretendere il risarcimento dei danni?
Naturalmente la questione va vista caso per caso e non e' prevedibile in astratto.
Con il presente articolo segnaliamo alcune provvedimenti emessi di recente dalla Corte di Cassazione in merito.
Responsabilita' per risarcimento per fatto illecito
Partiamo dal presupposto che il principio generale racchiuso nell'art. 2043 c.c., secondo cui 'Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno' e' valevole anche per il soggetto incaricato della riscossione.
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Dunque, in astratto, sa'¬, anche Equitalia (oggi appunto Agenzia delle Entrate-Riscossione) puo' essere chiamata a rispondere. L'esito del giudizio dipendera' come sempre da varie questioni.
Condanna al risarcimento dei danni per responsabilita' aggravata
La prima sentenza che menzioniamo e' la n. 22159 del 2017 con cui la Corte di Cassazione conferma la sentenza di secondo grado, dando dunque torto alla ricorrente Equitalia, che condanna alle spese; in particolare, per quanto qui interessa, la sentenza di appello aveva condannato Equitalia al risarcimento dei danni per responsabilita' aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'art. 96 c.p.c. prevede: 'Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresa'¬ condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata'.
L'art. 91 c.p.c. e' quello che regola la condanna alle spese spese.
L'applicabilita' dell'art. 96 c.p.c., co.1 e 3 e' oggi normativamente prevista nell'art. 15, D.Lgs. 546/1992 (ad opera del D.Lgs. 156/2015).
La sentenza menzionata sul punto, cosa'¬ si esprime: 'secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte - il giudice tributario puo' 'conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., potendo, altresa'¬, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva 'temeraria', in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessita' di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilita' processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto' (Sez. U, n. 13899 del 2013; Sez. U, n. 14554 del 2015)'.
Nella fattispecie, era successo che sin dal primo grado di giudizio, era stata ritenuta illegittima una serie di cartelle di pagamento - e la conseguente iscrizione d'ipoteca legale - in quanto mai notificate.
Condanna alle restituzioni ma non al risarcimento del danno
Un'altro provvedimento, l'ordinanza n.26411 del 2017, pur essendo sfavorevole ad Equitalia, esclude il risarcimento del danno.
Due cenni ai fatti: nel fatto concreto era successo che nell'arco di tempo intercorso tra la notifica di avvisi di accertamento (ed un processo penale per reati fiscali con un proscioglimento per prescrizione) e l'annullamento degli stessi da parte della commissione tributaria, il concessionario per la riscossione aveva pignorato e poi venduto due bene immobili del contribuente.
Tutto cio' aveva portato, per decisione della commissione tributaria regionale, all'obbligo per Equitalia di restituire il ricavato della vendita forzata, ma non al risarcimento del danno, 'sul presupposto che, non essendo presenti agli atti gli avvisi di accertamento notificati all'attore, non era possibile stabilire se essi fossero stati emessi con colpa; ne' la colpa poteva desumersi dal solo fatto della loro revoca da parte della Commissione Tributaria Provinciale'.
Precisa la Corte che il giudizio davanti alla Commissione Tributaria 'e' un giudizio di impugnazione, oggetto del quale e' la legittimita' dell'atto impositivo, non la colpa della p.a. che l'ha emesso, o; ne' l'illegittimita' dell'atto amministrativo e' di per se' prova della colpa del funzionario che l'ha emesso'.
Prosegue poi la Corte, non e' sufficiente l'esecuzione di un atto amministrativo illegittimo da parte di una P.A. perche' possa ravvisarsi l'elemento della colpa (elemento necessario, in alternativa a quello del dolo, perche' vi sia l'obbligo di risarcimento del danno) (citando la nota sentenza n. 500/1999 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite).
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