Il motore esterno del condizionatore dalla facciata condominiale, se le linee estetiche del fabbricato risultano gia' alterate dalla presenza di altri condizionatori in precedenza installati da altri condomini, non va rimosso. Questo il principio di diritto che si ricava dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 15738 del 4 agosto 2016.
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E' vero che anche un lieve turbamento del decoro architettonico puo' far scattare la rimozione dell'impianto dalla facciata condominiale. Ma nel caso di specie, il climatizzatore in questione non era l'unico corpo estraneo, e il decorso architettonico risultava gia' mutato dalla presenza di altri visibili motori di condizionatori installati da altri condomini.
Niente da fare dunque per il condomino che aveva citato in giudizio il proprietario e il conduttore dell'immobile vicino, adibito a negozio, per ottenere la rimozione del condizionatore installato nella cavita' del prospetto sud ovest dell'edificio.
Secondo l'attore, il condizionatore, oltre ad essere rumoroso oltre la normale tollerabilita' , pregiudicava il decoro architettonico e le linee estetiche dell'edificio, provocandone un deprezzamento economico.
Per il Tribunale, pero', il condizionatore puo' rimanere dov'e'. Decisiva la consulenza tecnica d'ufficio, da cui e' emerso che “nell'economia compositiva generale del fabbricato la presenza dell'unita' estranea nella cavita' del prospetto sud ovest non produce turbamento dell'insieme delle linee architettoniche generali”.