Il regolamento contrattuale trascritto non e' sufficiente a far sloggiare la scuola di danza dal condominio.
La vicenda. Una signora aveva aperto una scuola di danza classica, flamenco, tango e altri balli all'interno dell'appartamento presso il quale era in affitto.
Il regolamento condominiale non consentiva tuttavia la variazione della destinazione d'uso degli appartamenti senza la previa autorizzazione dell'assemblea.
Il condominio, a causa del disturbo arrecato dalla scuola ai condomini,citava dunque in giudizio sia la conduttrice che la proprietaria locatrice per richiedere il ripristino della destinazione d'uso del locale, la cessazione delle immissioni, la chiusura dell'attivita' nonchè la risoluzione immediata del contratto di locazione con condanna al risarcimento del danno.
In tema di limiti imposti dal regolamento si rinvia ai seguenti approfontimenti:
=> Luoghi di culto. Divieti espressi dal regolamento contrattuale e limiti dell'assemblea condominiale
=> Stop all'agenzia di assicurazione all'interno del condominio