Come iniziare l'attivita' di amministratore condominiale?
L'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile contiene una serie di elementi utili a comprendere quali siano i requisiti necessari per intraprendere l'attivita' di amministratore condominiale.
Ad oggi, chi non ha mai amministrato o chi lo ha fatto prima del 18 giugno 2010, deve:
a) avere il godimento dei diritti civili;
b) non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) non essere interdetti o inabilitati;
e) non risultare annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) aver hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) avere frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Requisiti che chiamiamo di onorabilita' , cultura e professionalita' .
Quali sono le caratteristiche del corso di formazione iniziale?
Alla domanda e' possibile dare una risposta guardando al contenuto del decreto ministeriale n. 140 del 2014 emanato dal Ministro della Giustizia.
Si tratta del regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' per la formazione degli amministratori di condominio nonchè dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali che e' stato adottato in ragione di quanto disposto l'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9 (il cosa'¬ detto decreto destinazione Italia).
In effetti fino alla pubblicazione del decreto n. 140 non era chiaro quali fossero le caratteristiche dei corsi di formazione, tanto iniziale quanto periodica.
Oggi le cose vanno leggermente meglio (anche se potrebbero essere di gran lunga migliorate). In sintesi, chi vuole iniziare ad amministrare condominii deve seguire e superare un corso di formazione iniziale che abbia le seguenti caratteristiche:
a) durata minima 72 ore con 1/3 delle ore effettive di esercitazioni pratiche;
b) presenza di un responsabile scientifico particolarmente qualificato in materia di diritto condominiale o sicurezza degli edifici e scelto tra docenti in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professori di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), avvocati o magistrati, professionisti dell'area tecnica, anche in pensione;
c) formatori qualificati in materia di diritto condominiale o sicurezza degli edifici, la cui qualificazione e' certificata dal responsabile scientifico ed aventi uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso universita' , istituti e scuole pubbliche o private riconosciute o soggetti particolarmente esperti nella docenza in corsi per amministratori condominiali (per i requisiti specifici di tale ultima figura si veda l'art. 3 lett. e) d.m. n. 140/2014;
d) i corsi devono vertere sulle materie individuate dall'art. 5 d.m. n. 140/2014, nonchè su quelle affini agli argomenti afferenti alla materie d'interesse dell'amministratore.
e) svolgimento del corso puo' avvenire anche esclusivamente per via telematica, ma sempre con esame finale in sede fisica individuata dal responsabile scientifico e non a distanza (art. 5, quinto comma, d.m. n. 140/2014).
Quanto dura l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' se non si inizia subito ad amministrare?
Il complesso delle norme e la loro elaborazione giurisprudenziale sta portando ad affermare che e' da ritenersi nulla la nomina dell'amministratore che non abbia seguito corsi di formazione periodica (si veda Trib. Padova 24 marzo 2017 n. 818).
Se non seguo i corsi di aggiornamento non posso amministrare. Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 140/2014 la cadenza dell'obbligo di aggiornamento e' annuale e i relativi corsi devono avere durata minima di quindici ore, sulla falsa riga di quanto specificato per i corsi di formazione iniziale in materia di contenuti, docenti e responsabili.
E per i corsi di formazione iniziale?
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Esiste una scadenza temporale superata la quale se non s'e' iniziato ad amministrare il famoso 'pezzo di carta' acquisito non vale piu' nulla?
Insomma per dirla con degli slogan, per i corsi di formazione iniziale per gli amministratori condominiali vale il detto 'impara l'arte e mettila da parte' oppure l'etichettatura 'da consumarsi entro e non oltre il'¦'?
Inutile guardare al contenuto del codice civile o del regolamento ministeriale: non e' detto nulla in merito.
Ad avviso dello scrivente, l'attestato di superamento del corso iniziale per amministratore condominiale, che e' nella sostanza un'abilitazione all'assunzione di incarichi, non ha scadenza perchè cio' non e' previsto dalla legge.
Fintanto che non intervengano modifiche normative atte ad attribuirgliene una, quindi, l'attestato di superamento di un corso, rispettoso dei dettami di cui al decreto ministeriale n. 140/2014, ottenuto ad esempio nel 2014, vale ancora oggi e varra' finchè non interverra' una disposizione di legge a sancirne l'invalidita' .
Cio' se dal suo ottenimento ad oggi o comunque ad una qualunque futura data non sia stato amministrato alcun condominio.
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