Non va abbattuta la veranda sormontata da un'ampia tenda in PVC retrattile, realizzata sulla terrazza di proprieta' esclusiva del condo'mino dell'ultimo piano, se non compromette la stabilita' e la sicurezza dell'edificio, nè l'estetica e il decoro architettonico.
Decisiva la CTU per la definizione della controversia. Il consulente ha accertato che la struttura non compromette
Va invece rimossa la scala a chiocciola in ferro realizzata dal condo'mino per raggiungere il lastrico e la recinzione intorno a tutto il perimetro della
Esclusa anche l'usucapione della proprieta' e del diritto d'uso esclusivo del lastric
Il caso – Il tribunale capitolino ha parzialmente accolto la domanda formulata del Condominio contro la societa' proprietaria dell'appartamento all'ultimo piano dell'edificio che, sulla parte del terrazzo a livello di sua proprieta' , aveva real
La stessa societa' aveva inoltre realizzato una scala a chiocciola in ferro a ridosso della muratura per l'accesso al lastrico solare di copertura, di proprieta' condominiale, e una canna fumaria in acciaio. Infine, sull'astrico medesimo aveva realizzato anche un'inferriata di recinzione ricoperta all'interno con siepe sintetica.
Il Condominio chiedeva la condanna sia alla rim
Il Condominio chiedeva la condanna sia alla rimozione di dette opere, con ripristino dei luoghi e reintegrazione del possesso comune, sia il risarcimento dei danni. La societa' convenuta si difendeva eccependo di aver realizzato una mera “struttura composta da elementi mobili in legno a sostegno di ampie finestrature” e sormontata da una “tenda in PVC retrattile” (e non gia' una veranda con a
Una struttura che, a suo dire, non arrecava danno alcuno al condominio e non comprometteva la stabilita' e la sicurezza, ovvero l'estetica e il decoro architettonico dell'edificio.
Chiedeva, in ogni caso, l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprieta' o del diritto d'uso esclusivo del lastrico di copertura.
All'esito della consulenza tecnica
Chiedeva, in ogni caso, l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprieta' o del diritto d'uso esclusivo del lastrico di copertura.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice, come detto, ha accolto in parte le richieste del condominio.
Non va abbattuta la veranda
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice, come detto, ha accolto in parte le richieste del condominio.
Non va a
Non va abbattuta la veranda realizzata all'ultimo piano se non reca danno agli altri condo'mini - Il
=> La veranda deve essere abbattuta se antiestetica
Ma, soprattutto, la sentenza sottolinea che il manufatto in questione non incide sul decoro architettonico, “non altera la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identita' ”, non compromette la stabilita' dell'edificio e non arreca danni agli altri condo'mini.
Inoltre, la struttura non comporta “un'apprezzabi
Ma, soprattutto, la sentenza sottolinea che il manufatto in questione non incide sul decoro architettonico, “non altera la particolare struttura e la comples
Inoltre, la struttura non comporta “un'apprezzabile riduzione dell'illuminazione e dell'areazione di aree comuni” ed “e' da escludere che essa possa in alcun modo limitare la veduta diretta od obliqua, in avanti o a piombo, da alcuna porzione dell'edificio di proprieta' comune o individuale&rdquo
La norma di riferimento e' l'art. 1122 c.c. - Nel testo riformato dalla legge n. 220/2012, tale articolo dispone che “nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea”.
=> E' lecito realizzare opere sul terrazzo di proprieta' esclusiva, se esse non recano danno alle parti comuni?
Da rimuovere scala a chiocciola e recinzione del lastrico condominiale - Accolta invece la domanda di rimozione della recinzione del lastrico e dell
=>
Per l'usucapione serve il possesso qualificato -In merito all'usucapione (di cui la societa' convenuta aveva chiesto l'accertamento in via riconvenzionale), il tribunale precisa che “in tema di prova del possesso utile ad usucapionem, lo stesso deve risultare, in modo rigoroso
Quindi “occorre che l'acquisto, dapprima, e l'esercizio, poi, del possesso siano avvenuti in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalita' di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilita' di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo; che la condotta di quest'ultimo sia incompatibile con l'altrui diritto di proprieta' , abbia la valenza in equivoca di una specifica signoria e non sia, invece, inidonea a essere qualificata in quel necessario senso nè possa essere giustificata semplicemente
Nel caso in esame, la societa' non ha fornito prova alcuna del possesso utile per poter usucapire la proprieta' o l'uso esclusivo del lastrico condominiale. Dunque, la scala a chiocciola e la recinzione vanno immediatamente rimosse, mentre la veranda puo' restare dov'e'.
=> Veranda abusiva, come condonarla
=> La veranda, installata sul terrazzo, va abbattuta perchè incombe sulla facciata condominiale
=> Veranda abusiva, come condonarla
=> La veranda, installata sul terrazzo, va abbattuta perchè inco
=> La veranda, inst
=> Ampliamento veranda e violazioni distanze. Decide il giudice ordinario