Novità in vista anche per i sostituti d'imposta obbligati alla compilazione e trasmissione telematica delle certificazioni uniche sui redditi corrisposti .
La riforma delle sanzioni amministrative e penali attuata con il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 ha introdotto alcune novità in materia di certificazione unica e sostituti d'imposta. Si tratta, invero, di un ritocco (al ribasso) delle sanzioni previste per le violazioni più ricorrenti con la previsione di un tetto al loro cumulo.
In particolare, in materia di certificazione unica sono state riviste le sanzioni previste in caso di non corretta trasmissione dei modelli attestanti i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, agli autonomi e ai pensionati. Con l'art.4, comma 6 quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dal Decreto sulla semplificazione fiscale (D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), è stato previsto l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria, entro il 7 marzo di ciascun anno, gli appositi modelli attestanti i redditi corrisposti agli autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, con le ritenute d'acconto e le detrazioni operate nell'anno precedente. Tale adempimento – che ha sollevato non poche critiche negli operatori del settore - consente all'Amministrazione finanziaria, come noto, di poter conoscere per tempo i redditi corrisposti dai sostituti a tali categorie e di predisporre a beneficio degli stessi contribuenti la “dichiarazione precompilata” (entro il 15 aprile di ciascun anno come stabilito dall'art. 1 del D. Lgs. 175/2014).
La sanzione in misura fissa di 100 euro prevista dall'art. 4, comma 6 quinquies, del D.P.R. n. 322/98 per ciascuna certificazione omessa, tradiva o errata, dopo la riforma del sistema sanzionatorio che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017 sarà ridotta ad 1/3 (cioè 33,33 euro) ed avrà un tetto massimo di 20.000 euro se verrà inviata entro sessanta giorni dal termine previsto per la trasmissione (cioè entro il 6 maggio). Qualora venga inviata telematicamente ad oltre 60 giorni dalla scadenza (quindi dopo il 6 maggio) non si potrà beneficiare della riduzione della sanzione anzidetta ed il tetto che complessivamente potrà raggiungere la stessa sarà di 50.000 euro.
Come noto, per tali violazioni non è possibile applicare l'istituto del cumulo giuridico ai sensi dell'articolo 12, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in base al quale <<è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione>>.
Inoltre, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 6/E, del 19 febbraio 2015, non è possibile per tali violazioni ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. Ciò in quanto l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la tempistica prevista per l'invio delle certificazioni uniche ed il loro utilizzo ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 di aprile <<non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento>>. Al riguardo si esprime, invero, qualche perplessità alla luce della possibilità per i contribuenti di poter accedere alle forme di ravvedimento cosiddette “sprint” o “breve” (rispettivamente entro 14 o 30 giorni) per talune violazioni, come le omissioni nei versamenti di un qualsiasi tributo. Per altro, le certificazioni uniche ben possono essere assimilate sotto il profilo funzionale ad altri documenti regolarizzabili mediante ravvedimento, come i modelli F24, la cui mancata trasmissione realizza una violazione che può incidere più che sulla determinazione dei tributi sull'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, come precisato dalla citata circolare, i sostituti d'imposta possono procedere alla correzione di eventuali errori, senza incorrere nelle relative sanzioni, se entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (cioè entro il 12 marzo) trasmettono una nuova certificazione corretta.
Va precisato in ultimo che le suddette riduzioni di sanzioni non riguardano anche quelle previste per la violazione dell'obbligo di rilascio della certificazione unica al sostituito (art. 11, comma 1, lettera a del D. Lgs. 471/97) relativamente alle quali il Decreto Legislativo n. 158/2015 ha solo convertito in euro gli importi espressi in lire.
E' da accogliere senz'altro con favore sia l'introduzione di ipotesi di riduzione delle sanzioni in caso di trasmissione tardiva delle certificazioni e sia la previsione di tetti massimi al loro cumulo. Si è evitato così che i contribuenti possano vedersi raggiunti da sanzioni a dir poco stratosferiche a causa di “distrazioni” nella tempestiva comunicazione delle ritenute operate a terzi soprattutto allorquando numerosi.
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