Il fatto. Il Condominio di Via Beta ha citato in giudizio Caio, contestandogli di aver avviato all'interno del suo appartamento un bed and breakfast.
Non avrebbe potuto - secondo l'amministratore della compagine - destinare l'immobile a tal fine perchè il regolamento condominiale, di natura contrattuale, vieta di 'destinare qualsiasi unita' immobiliare ad uso'¦ di locanda o pensione'. Caio si e' costituito in giudizio ed ha contestato la domanda.
A tal fine ha prodotto un contratto di locazione, da cui risulta che l'appartamento e' utilizzato per l'attivita' di affitta camere (tre stanze), senza uso di cucina, ristorazione e servizio di prima colazione.
Secondo il convenuto, pertanto, l'immobile e' destinato ad uso diverso da quello immediatamente riconducibile a locanda o pensione, e, pertanto, il suo utilizzo non sarebbe contrario alle previsione del regolamento.
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La sentenza. Nel caso di specie e' risultato in giudizio che l'appartamento e' stato destinato, in relazione alle tre camere di cui consta, all'esercizio attivita' di bed and breakfast.
Tale attivita' consiste in via generale nella cessione in godimento di locali ammobiliati e provvisti delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc..), cui si accompagna la prestazione di esercizi personali, quali la fornitura della biancheria da letto e da bagno e della prima colazione.