L'attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone L'art. 659 c.p. punisce le condotte rumorose che pregiudicano sia la quiete pubblica che la tranquillita' privata con specifico riguardo, in questo secondo caso, al riposo delle persone e al tranquillo svolgimento delle loro occupazioni, che si tratti di attivita' lavorative che richiedano particolare concentrazione, o di studio, ecc.
Tuttavia, il fatto illecito in questione si configura soltanto quando l'immissione rumorosa e' tale da produrre un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni o del riposo di una moltitudine di persone, anche se a lamentarsene effettivamente sia una sola persona.
Cosa'¬, ad esempio, non puo' considerarsi responsabile di disturbo della quiete pubblica il condomino che tutti i giorni, nelle prime ore del mattino, sposti i mobili della sua abitazione: perchè sussista la responsabilita' penale dell'autore della condotta deve infatti ricorrere una situazione di fatto di oggettiva e concreta idoneita' dei rumori ad arrecare fastidio ad una parte notevole degli occupanti dello stesso edificio (Cass. pen., 11 febbraio 2013, n. 6546: nell'annullare la sentenza impugnata, ha escluso che nel caso in questione si potesse configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., per la quale «e' [invece] necessario – secondo un indirizzo ormai costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimita' [Cass. civ., 16 gennaio 1995, n. 3348; 6 novembre 1995, n. 5578; 21 dicembre 1996, n. 1406; 29 novembre 2011, n. 47298] – che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilita' , abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralita' indeterminata di persone.
Tanto viene dedotto dalla natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillita' dei singoli soggetti che denuncino la rumorosita' altrui.
Pertanto, quando l'attivita' disturbante si verifichi in un edificio condominiale […], per ravvisare la responsabilita' penale del soggetto agente non e' sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneita' dei rumori ad arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi.
=> Rumori, possono sentirli tutti ma se ne lamenta solo uno e' sufficiente per far scattare la condanna penale
Soltanto in tali casi potra' dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica». Nello stesso si e' espressa Cass. pen., 11 luglio 2012, n. 27625, che ha ribaltato il giudizio del giudice di merito il quale aveva condannato una coppia residente in un condominio, ai sensi dell'art. 659 c.p., per aver arrecato disturbo con schiamazzi in tarda serata: i giudici di legittimita' hanno infatti ritenuto che non sussistesse il reato contestato, dal momento che le condotte poste in essere non avevano un'idoneita' offensiva tale da pregiudicare la tranquillita' di un numero indeterminato di persone.