Ora, cominciano a venire nuovi orientamenti, tra cui quest'ultimo che addirittura addossa la responsabilita' al condominio, nonostante l'intervento manutentivo eseguito sulla 'parte comune' da parte del privato.
=> La responsabilita' del condominio per i danni da infiltrazione dalla braga condominiale
Sono oggetto di proprieta' comune 'gli impianti idrici e fognari ed i relativi collegamenti, fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza' (articolo 1117 comma 3 codice civile).
Sulla scorta di tale principio il Tribunale di Pescara, con Sentenza del 01.06.2016, ha condannato il Condominio (salvando il condo'mino) al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento sottostante, derivanti dalla cattiva manutenzione del punto di innesto tra la conduttura fognaria privata e quella condominiale.Il 'principio innovativo' espresso tiene in considerazione che il novellato articolo in questione considererebbe la 'braga', ovvero il predetto punto di raccordo, come 'parte comune' e non privata.
Portato il fatto a conoscenza dell'amministratore del condominio, quest'ultimo incaricava la propria ditta di verificare la natura e la provenienza delle lamentate infiltrazioni, al fine del ripristino della situazione originaria.
Tale ditta, dopo aver effettuato un primo sopralluogo confermava la causa delle infiltrazioni all'interno delle pareti del bagno di Tizio, individuando la presumibile rottura nella conduttura di scarico delle acque sanitarie dei servizi di Caio.In particolare, questi riscontrava che l'innesto alla colonna condominiale era stato eseguito non con un pezzo speciale (tipo ad Y), ma con un semplice foro sulla colonna, non perfettamente sigillato, ovvero eseguito non secondo la regola dell'arte.
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=> Danni da infiltrazioni causati dalla rottura di una braga