La legge impone all'amministratore di condominio - in ragione di tale suo ruolo - di eseguire, al momento di determinati pagamenti, la cosa'¬ detta ritenuta d'acconto, ossia di trattenere una percentuale dell'imponibile che andra' poi a versare al fisco quale acconto sulle imposte dovute dal professionista/prestatore d'opera.
Si tratta della figura del cosa'¬ detto sostituto d'imposta (art. 23 d.p.r. n. 600/73).
E' utile rammentare che la misura della ritenuta a seconda delle prestazioni e':
a) del 20% (art. 25 d.p.r. n. 600/73);
b) del 4% (art. 25-ter d.p.r. n. 600/73).
'La pred
b) del 4% (art. 25-ter d.p.r. n. 600/73).
'La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio' (art. 25 d.p.r. n. 600/73).
Esempio
Tizio lavoratore autonomo ed amministratore del condominio Alfa, nel momento in cui liquidera' in suo favore i compensi per l'attivita' svolta dovra' trattenere - per conto del condominio - una somma pari al 20% dell'imponibile per poi versarla al fisco quale acconto sulle imposte da egli stesso dovute in ragione della sua attivita' .
=> Il nuovo CU2015. Responsabilita' fiscali del condominio e compenso dell'amministratore.
Cio' vale per il caso di amministrazione condominiale esercitata in forma personale. E nel caso di amministrazione condominiale svolta da societa' di persone o di capitali (ipotesi considerata legittima prima dalla Cassazione - cfr. sent. 24 ottobre 2006, n. 22840 - e poi dalla legge, si veda art. 71-bis disp. att. c.c.)?
Sicuramente non si deve applicare la ritenuta di acconto nella misura del 20% in quanto, come ha specificato l'agenzia delle entrate 'atteso che i redditi conseguiti dalle predette societa' sono considerati redditi di impresa da qualsiasi fonte provengano' (cosa'¬ Risoluzione del 15/05/2007 n. 99).
La ritenuta del 20%, invece, e' sempre l'agenzia a specificarlo, dev'essere operata nel caso di amministrazione condominiale operata da societa' tra professionisti di cui al decreto legislativo n. 96 del 2001, poichè tali 'redditi -come chiarito con risoluzione n. 118/E del 2002- costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR' (cosa'¬ Risoluzione del 15/05/2007 n. 99).
=> Fatturazione compenso amministratore
Con l'introduzione nel d.p.r. n. 600/73 dell'art. 25-ter specificamente dedicato alle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, in conseguenza dell'interpretazione estensiva del concetto di appalto e prestazione d'opera ci si e' domandati se il compenso percepito da societa' di persone o di capitali, in ragione dello svolgimento d'incarico di amministrazioni condominiali, fosse soggetto alla ritenuta del 4%.
Nella medesima risoluzione, l'Ade, fugando ogni dubbio in merito a questa ipotesi ha osservato che la predetta ritenuta nella misura del 4% 'deve essere esclusa in ragione della riconducibilita' all'istituto del mandato (cfr. Cass. Civ. citata) del rapporto intercorrente tra il condominio ed il suo amministratore (sia esso persona fisica o persona giuridica); si ribadisce infatti che l'applicazione della ritenuta di cui al citato articolo 25-ter presuppone l'erogazione da parte del condominio di corrispettivi dovuti in dipendenza di contratti d'opera e di appalto' (Risoluzione del 15/05/2007 n. 99).
Ricapitolando:
Da non perdere:
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