E' nulla la norma del regolamento che prevede la facolta' dell'assemblea di applicare interessi moratori superiori al tasso soglia previsto dalle legge antiusura, in caso di ritardato pagamento degli oneri condominiali. Questo il principio di diritto affermato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 8954 dell'8 maggio 2017.
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Il giudice della capitale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso sulla base di una delibera condominiale nulla, nella misura in cui ha applicato alla condomina morosa interessi moratori al 36% annuo, ben superiori al tasso antiusura previsto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108.
Le disposizioni normativa in materia antiusura – sottolinea il Tribunale – trovano applicazione ad ogni convenzione in cui vengono pattuiti interessi nelle obbligazioni pecuniarie, sia corrispettivi che moratori, e comportano, nel caso in cui la loro misura superi la soglia determinata dalla legge, la nullita' anche delle convenzioni stipulate prima della loro entrata in vigore, laddove il rapporto non sia esaurito (Cass. civ. 17150/2016).
=> Art. 70 disp. att. c.c.
Fatto. La vicenda oggetto della sentenza in esame riguarda un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal Condominio nei confronti di una condomina in ritardo con il pagamento delle rate relative alle spese di riscaldamento.