Lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica: le regole basilari da osservare se la ditta che fornisce i materiali o esegue la prestazione è estera
Ciò che conta ai fini della detraibilità delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica è l'ubicazione dell'immobile oggetto di interventi, che deve insistere sul territorio nazionale.
Lo precisa la circolare 57/E del 1998 dell'Agenzia delle entrate che, nell'esaminare le vari ipotesi di prestazioni di specie, afferma che la detrazione spetta, nella misura stabilita per ciascuna tipologia di intervento, sia nel caso in cui una ditta estera provveda alla sola fornitura di materiali, sia nel caso in cui esegua la sola posa in opera degli stessi e sia in entrambi i casi.
Gli unici adempimenti da rispettare per non veder pregiudicato il proprio diritto al rimborso è, come precisato da ultimo dalla circolare 11/E dell'Agenzia delle entrate con riferimento alla fruizione del bonus mobili, l'effettuazione dei pagamenti con bonifico bancario o postale, con l'indicazione del codice fiscale del fruitore della detrazione, del soggetto estero (che può essere sostituito anche dal codice identificativo attribuito dallo suo Stato) e della causale con l'indicazione del tipo di intervento cui si riferisce la prestazione. Ciò anche se l'istituto di credito del soggetto che ha eseguito la prestazione o ha fornito i beni è estero.
Non bisogna mai dimenticare che nel caso di dimenticanze o meri errori materiali (come l'errata indicazione dei riferimenti normativi, ad esempio quelli per la riqualificazione energetica in luogo di quelli per il recupero del patrimonio edilizio) ciò che conta è non aver pregiudicato l'effettuazione delle ritenute d'acconto da parte dell'istituto di credito in applicazione dell'art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Infatti, la finalità perseguita da quest'ultima norma, come chiarito dalla Risoluzione 3/E del 4 gennaio 2011 dell'Agenzia delle entrate, è quella di evitare la sottrazione di materia imponibile da parte di soggetti che eseguono prestazioni in favore di committenti che beneficiano di vantaggi fiscali, come quelli di specie.
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